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Elezioni RSU 2018, FaQ Commissione elettorale: quanti elementi, le liste, seggi, chi è eleggibile, scheda elettorale e molto altro

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CONCORSO DOCENTI ABILITATI C1 6 PUNTI - C2 9 PUNTI
CONCORSO DOCENTI ABILITATI C1 6 PUNTI – C2 9 PUNTI

Con queste FaQ affrontiamo alcune questioni legate alla Commissione elettorale per le elezioni RSU 2018. Dalla lista alla composizione delle Commissioni, dal numero di candidati possibili all’attribuzione dei seggi.

Quando si presenta la lista elettorale?

La lista elettorale si può presentare a partire dal 14 febbraio 2018 ed entro e non oltre il 9 marzo 2018.

Chi può far parte della Commissione elettorale?

I componenti devono essere indicati tra i dipendenti in servizio, ivi compresi quelli a tempo determinato, e devono essere designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste.

La Commissione si forma per iniziativa dei sindacati; ogni sindacato che presenta la lista ha titolo a designare il componente della Commissione elettorale.

Quali sono gli adempimenti della Commissione elettorale?

  • Elegge il presidente;
  • Concorda le regole del suo funzionamento;

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  • Acquisisce dall’amministrazione l’elenco degli elettori e formalizza il numero di persone da eleggere e verifica il numero minimo delle firme occorrenti per presentare i candidati;
  • Definisce in accordo con l’amministrazione le modalità di svolgimento delle procedure elettorali;
  • Istituisce un apposito albo elettorale per le proprie comunicazioni
  • Riceve le liste;
  • Predispone la scheda elettorale;
  • Nomina i presidenti di seggio, nomina gli scrutatori su indicazione dei presentatori delle liste;
  • Definisce il numero di seggi, il loro orario di apertura giornaliera, e predispone gli elenchi degli aventi diritto suddivisi per seggio;
  • Organizza le operazioni di scrutinio definendo i luoghi delle votazioni;
  • Effettua il riepilogo dei dati raccolti;
  • Attribuisce i seggi alle liste e individua gli eletti;
  • Compila i verbali e comunica i risultati ai soggetti interessati;
  • Prende in carico ed esamina gli eventuali ricorsi pervenuti;
  • Pubblica i risultati definitivi delle elezioni;
  • Consegna risultati e materiali all’amministrazione affinché questa provveda alla conservazione degli atti e alla comunicazione all’ARAN dei risultati.Metodologie didattiche e innovazione scolastica

Con che modalità viene eletto il presidente della Commissione elettorale?

In genere l’elezione di questa figura è fatta con votazione segreta ma la Commissione può anche decidere di avvalersi di un voto palese.

Il presidente una volta eletto prima di passare alle successive operazioni designa uno dei componenti della Commissione alla compilazione dei verbali delle sedute.

Come ci si comporta se un dipendente è in servizio su più scuole?

La Commissione elettorale deve controllare che il dipendente sia iscritto solo nella scuola di titolarità, ovvero quella in cui presta più ore di servizio nel caso di utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Quale è il numero dei componenti da eleggere?

Fino a 200 dipendenti 3 componenti;

Da 201 a 3000 dipendenti si aggiungono altri 3 componenti ogni 300 dipendenti;

Da 3001 dipendenti in poi si aggiungono altri 3 componenti ogni 500 dipendenti.

Come devono essere acquisite le liste da parte della Commissione elettorale?

La Commissione acquisisce le liste secondo l’ordine di presentazione; l’ordine di presentazione è anche l’ordine con cui verranno riportate sulla scheda elettorale.

Come e dove devono essere presentate le liste?

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Le liste devono essere presentate presso gli uffici di segreteria, nella sede principale dell’istituzione o, a partire dalla data di insediamento, direttamente alla Commissione elettorale. Le liste possono essere inviate anche per posta, comunque entro e non oltre il 9 marzo 2018.

Come si verifica la lista delle candidature?

La Commissione deve verificare che liste e candidati abbiano i requisiti necessari e prevedere, se possibile, la regolarizzazione.

La lista potrà essere:

  • Ammessa, perché regolare
  • Irregolare, poiché priva di un requisito sanabile (viene chiesto al presentatore la regolarizzazione entro un termine perentorio non superiore a 5 giorni oltre il quale la lista è considerata non ammessa)
  • Inammissibile, perché priva di un requisito non sanabile

L’esito della verifica viene affisso all’albo elettorale, indicando la procedura per gli eventuali ricorsi.

Quali sono i giorni in cui avviene la votazione?

Si vota nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018.

Gli orari di apertura dei seggi devono tenere presente la durata del servizio nell’istituzione interessata e la distribuzione dei lavoratori nelle varie sedi.

Quanti seggi devono essere istituiti?

Ogni istituzione deve istituire almeno un seggio, ma ne possono essere istituiti altri in base alla necessità (sedi distaccate che non consentono facilmente il raggiungimento del seggio principale).

Nel caso di più seggi occorrerà preparare elenchi degli elettori suddivisi per seggio.

Quali sono i soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali?

  • Le singole organizzazioni sindacali aggregate di fatto tra loro, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale;
  • Un singolo componente facente parte di una federazione sindacale, in quanto la presentazione deve far capo alla federazione sindacale unitaria;
  • Le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro.
  • Le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo.
  • Le associazioni che non abbiano finalità sindacali;
  • I dipendenti attraverso proprie liste.

Quanti possono essere i candidati di una lista?

I candidati non possono superare 1/3 dei componenti da eleggere. Se un candidato è presente in più liste viene invitato a scegliere per una di esse, pena l’esclusione da tutte le liste. Non può far parte della lista il presentatore della stessa e i componenti della Commissione elettorale.

Chi ha diritto al voto?

Tutti i dipendenti in forza all’amministrazione alla data delle elezioni (dipendenti a tempo indeterminato, dipendenti a tempo determinato, personale utilizzato, temporaneamente assegnato, in comando presso l’amministrazione, fuori ruolo da altre amministrazione pubbliche).

Hanno diritto al voto anche chi presta servizio a tempo parziale o chi è assente per aspettativa, malattia, esonero, ecc.

Chi non ha diritto al voto?

  • I dipendenti con contratto di lavoro interinale, di Formazione Lavoro, atipici, di consulenza, con contratto di lavoro diverso da quello stipulato dall’ARAN;
  • Il personale con qualifica dirigenziale;
  • Il personale titolare che sia in servizio in un’altra amministrazione;

Chi può candidarsi?

  • Tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, e quelli a tempo determinato, con contratto di lavoro annuale, in servizio nell’amministrazione alla data di inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018).
  • Tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato titolari nell’amministrazione, ma in posizione di comando o fuori ruolo o utilizzati presso altra amministrazione.

Da chi è composto il seggio elettorale?

Il seggio elettorale è composto da almeno due scrutatori e da un presidente. Il seggio si insedia è opera sulla base delle indicazioni date dalla Commissione elettorale.

Il presidente è designato dalla Commissione elettorale tra il personale il servizio anche a tempo determinato, gli scrutatori sono invece designati dagli scrutatori di lista, almeno 48 ore prima dell’inizio delle elezioni.

Se non ci sono almeno due scrutatori designati, la Commissione elettorale nomina gli scrutatori mancanti tra gli elettori disponibili.

Come è composta la scheda elettorale?

La scheda elettorale riporta, nell’ordine in cui sono pervenuti alla Commissione elettorale, il nome ed eventualmente anche il simbolo della lista e l’elenco dei candidati (fino ad un massimo di 4) nelle amministrazioni che hanno fino a 200 elettori. Nelle amministrazioni con più di 200 elettori la scheda riposta solo due righe per le preferenze esprimibili (fino ad un massimo di due).

Quali sono le operazioni elettorali che devono svolgere i componenti del seggio?

  • Affiggono l’elenco degli elettori fuori dal seggio stesso;
  • assicurano che il voto sia segreto e personale (non si vota per delega);
  • firmano le schede;
  • accertano l’identità dei votanti;
  • predispongono le urne per la votazione;
  • sigillano le urne al termine delle operazioni di voto delle varie giornate;
  • in collaborazione con il Dirigente scolastico curano la conservazione delle urne dall’inizio delle operazioni di voto e fino allo scrutinio;
  • eseguono lo scrutinio delle schede il 20 aprile 2018 (solo dopo aver accertato che abbia partecipato al voto almeno la metà più̀ uno degli aventi diritto);
  • redigono il verbale delle operazioni compiute e le eventuali contestazioni o osservazioni che riguardano la procedura elettorale.

Quando deve svolgersi lo scrutinio?

Lo scrutinio deve svolgersi giorno 20 aprile 2018.

Lo scrutinio è fatto nel seggio ed è pubblico; se vi sono più seggi, lo scrutinio dovrà avvenire in ognuno di essi.

Se non risulta aver partecipato al voto più del 50% degli aventi diritto non si procede allo spoglio in alcuno dei seggi.

Cosa fare nel caso non si sia raggiunto il quorum?

Nel caso non si raggiunga il quorum non si procede allo scrutinio e si ripete esclusivamente la procedura della votazione entro il 20 maggio 2018. Nel caso in cui anche in questa seconda votazione non si raggiungesse il quorum, entro i successivi 90 giorni si ripeterà l’intera procedura elettorale.

Come si attribuiscono i seggi?

La ripartizione dei seggi avviene con il criterio proporzionale. I seggi vengono attribuiti alle liste e non ai singoli candidati. Il quorum per l’attribuzione dei seggi è calcolato dividendo il numero dei votanti (voti validi, schede bianche e schede nulle) per il numero dei componenti la RSU (3 per amministrazioni fino a 200 6 oltre i 200, ecc.). I seggi sono attribuiti in prima battuta per il raggiungimento del quorum e dei suoi multipli; in seconda battuta in base ai migliori resti di ciascuna lista.

-Esempio-

Aventi diritto al voto: 140

Componenti RSU: 3

Votanti: 120 (100 voti validi +15 nulli + 5 schede bianche)

Quorum: 120/3=40

Lista A: voti validi 82 – Lista B: voti validi 15 – Lista C: voti validi 3

Lista A: seggi con quorum 2 – seggi con resto 0 – Lista B: seggi con quorum 0 – seggi con resto 1 – Lista C: seggi con quorum 0 – seggi con resto 0

Cosa avviene in caso di parità di voti?

In caso di parità di voti riportato da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di preferenze.

Come vengono individuati gli eletti?

Per ogni lista sono dichiarati eletti un numero di candidati pari ai seggi attribuiti e che sono individuati in base al maggior numero di voti di preferenza. A parità di voti di preferenza viene individuato il candidato che precede nell’ordine della lista.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/elezioni-rsu-2018-faq-commissione-elettorale-quanti-elementi-le-liste-seggi-eleggibile-scheda-elettorale-altro/

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