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Mobilità 2018/19: indicazioni per il docente che richiede il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità

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certificazione-inglese1Con la prossima mobilità rimane immutato anche per l’a.s. 2018/19 il diritto di precedenza per il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità per il docente perdente posto degli anni scolastici precedenti.

Esistono due tipologie di rientro:

  • Rientro nella scuola di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto II);
  • Rientro nel Comune di precedente titolarità (art. 13 comma 1 punto V).

Ricordiamo che con il CCNI dello scorso anno la precedenza per il rientro nell’ex comune di titolarità (precedenza n. V) è in subordine rispetto a quella per l’assistenzaal coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale. Quest’ultima è infatti diventata la IV precedenza dell’art. 13/1.24 cfu per concorso insegnanti

Rimane invece immutata la precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità che è la n. II dell’art 13/1.

NOTA BENE: Tutto ciò si riferisce ovviamente ai docenti perdenti posto dichiarati tali dall’anno scolastico 2016/17 o anni precedenti e che hanno condizionato la domanda negli ultimi otto anni. Non si riferisce quindi a chi invece verrà quest’anno dichiarato perdente posto (2017/18).

CHI È IL PERSONALE INTERESSATO

Tutto il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata (perdente posto dallo scorso anno scolastico o anni precedenti), anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) che ha diritto al rientro con precedenza nella scuola (o nel comune) da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto.

IN QUALE PROVINCIA È VALIDA LA PRECEDENZAMetodologie didattiche e innovazione scolastica

La precedenza si applica all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di domanda di passaggio di cattedra o di ruolo.

A QUALI CONDIZIONI SPETTA

  • Se si indica nell’apposita casella del modulo domanda online la scuola o il comune di precedente titolarità.
  • Se si è presentato domanda condizionata al momento della perdita del posto.
  • Se gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio.
  • Se gli interessati richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio.
  • Se si riporta nella apposita casella del modulo-domanda online la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto (o il comune) da cui si è stati trasferiti quale soprannumerari. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio.
  • Se si compila e si allega al modulo-domanda la relativa “dichiarazione di servizio continuativo” nella quale si fa esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

Per il rientro nel comune

  • A condizione che si indichi tra le preferenze l’ambito corrispondente al comune di rientro o a parte di esso prima di preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti della provincia.
  • Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

I CASI IN CUI NON SI INTERROMPE LA POSSIBILITÀ DI RIENTRO E SI MANTIENE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Non interrompe la possibilità di rientro nella scuola o nel comune di ex titolarità e la continuità del servizio:

  • L’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria in altra scuola, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
  • L’esubero provinciale (situazione di ex DOP), sempre qualora l’interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
  • L’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda, sempreché abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

GLI ULTIMI DOCENTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL RIENTRO

Gli ultimi che possono presentare domanda di rientro con precedenza sono i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2010/2011 (individuati quindi soprannumerari nel 2009/10) e che hanno potuto richiedere il rientro per gli anni:

  1. 2011/12

  2. 2012/13

  3. 2013/14

  4. 2014/15

  5. 2015/16

  6. 2016/17

  7. 2017/18

  8. 2018/19 (ultimo anno)

Il perdente posto trasferito d’ufficio o domanda condizionata per l’1/9/2009 (a.s. 2009/10) individuato quindi soprannumerario nel 2008/09 o aa. ss. precedenti non può più richiedere il rientro in quanto è terminato l’ottennio.

PERSONALE RI – DICHIARATO PERDENTE POSTO

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato.

Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

TERMINATO L’OTTENNIO

Qualora il rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio, si perde il diritto di rientro e il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/mobilita-2018-19-indicazioni-docente-richiede-rientro-nella-scuola-nel-comune-precedente-titolarita/

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