Secondo quanto riporta il sito studiocataldi.it, il Consiglio di Stato (Sez. VI, ordinanza cautelare n.179/2018 del 19 gennaio 2018) afferma che “dall’attenta lettura dell’articolo 2, comma 1, del Decreto interministeriale del 10 marzo 1997, posto, tra l’altro, a fondamento della esclusione disposta dalla norma del bando oggetto di impugnativa, non vi è indicazione alcuna della tipologia del titolo sperimentale (indirizzo linguistico o indirizzo pedagogico) rilasciato, riferendosi la disposizione ai “titoli di studi conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell’istituto magistrale”, in tal modo attribuendo rilievo non alla specificità dell’indirizzo quanto piuttosto alla scuola che lo ha rilasciato“
Fontehttps://www.orizzontescuola.it/diploma-linguistico-magistrale-valido-linsegnamento/