La nuova normativa prevista dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 (cosiddetto decreto Madia), pubblicato in G.U. il 29 dicembre scorso stabilisce le nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia per tutti i comparti del Pubblico Impiego ma soprattutto stabilisce uno stretto giro di vite in materia di reperibilità, che da sempre rappresenta il più diffuso contenzioso tra dipendente e P.A.Il decreto introduce diverse novità ma lascia invariate le fasce di reperibilità, non accogliendo l'”armonizzazione” invocata dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato sul provvedimento, e conservando gli attuali orari (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).
Di seguito chiariamo in nove punti gli aspetti principali del decreto:
- La richiesta di visita di controllo
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall´INPS. La visita può essere disposta anche direttamente dall’Inps, su propria iniziativa, secondo le modalità predefinite da questo stesso Ente. (art. 1) - Visita fiscale, più volte anche nei festivi
Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale (art. 2).Con le nuove disposizioni, la visita fiscale può essere “ripetitiva” e quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia. -
Fasce orarie di reperibilità
Le fasce orarie di reperibilità non sono state modificate e restano fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per un totale di 7 ore. L´obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi (art. 3).Il decreto non si “adegua” dunque alle osservazioni formulate dal CdS che aveva chiesto di equiparare i controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore). Funzione pubblica aveva obiettato che la riduzione delle ore di accertamento avrebbe ridotto “l’incisività della disciplina dei controlli”.
- Esclusione della reperibilità
Sono esclusi dall´obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l´assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all´ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c. stati patologici sottesi stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67% (art. 4).
Non sono più comprese, quindi, tutte quelle infermità più ricorrenti, come sindrome ansiosa, bronchite, gastrite, otite, cistite e tante altre di minore gravità che , riconosciute dipendenti da causa di servizio, consentivano di potersi assentare al riparo dalla preoccupazione della visita del medico fiscale. -
Modalità della visita
Il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall´INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata (art. 5). Il medico fiscale, redatto il verbale di accertamento con la valutazione circa la capacità o incapacità lavorativa riscontrata, lo trasmette all’Inps per via telematica che, con lo stesso sistema lo trasmette al Datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del dipendente.
- Domicilio dichiarato
La variazione dell´indirizzo di reperibilità deve essere comunicata dal dipendente all´amministrazione presso cui presta servizio (art. 6). E’ compito del dipendente ammalato comunicare all’Ufficio dove presta servizio l’eventuale variazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove resterà reperibile. L’Ufficio ne darà comunicazione immediata all’Inps per quanto di competenza e per evitare di inviare il medico fiscale ad un indirizzo sbagliato - Assenza alla visita fiscale
Se il medico fiscale non troverà presente il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di Lavoro e lascerà, al domicilio conosciuto, l’invito per il dipendente trovato assente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile.
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all´indirizzo indicato:
– è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l´ha richiesta;
– il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l´Ufficio medico legale dell´INPS competente per territorio (art. 7). -
Contestazione dell’esito della visita fiscale
Se il dipendente non accetta l’esito della visita di controllo, dovrà eccepirlo immediatamente in sede di visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul verbale di visita e il dipendente sarà invitato a presentarsi a visita di controllo presso l’Ufficio del Medico Legale dell’Inps per il giudizio definitivo. Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l’Inps e inviterà il soggetto interessato a presentarsi a visita presso il suindicato Ufficio Legale. Qualora il dipendente non accetti l´esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che:
– deve eccepire il dissenso seduta stante;
– il dissenso deve essere sottoscritto dal dipendente;
– deve sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l´Ufficio medico legale dell´INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo (art. 8). - Rientro anticipato con nuovo certificato
Ai fini del rientro anticipato dal lavoro, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo al medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi oppure ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo (art. 9).