L’art 24 comma 1 della legge 240/10 dispone:
“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche’ delle attività di ricerca”.
Il comma 3 poi precisa la natura dei contratti:
“I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri”.
Tale articolo termina con il comma 9 non dicendo nulla sulla possibilità di un’eventuale aspettativa così come prevista per gli assegnisti o per i dottorandi.
Sennonché l’art. 49 lettera m), punto 2 della LEGGE 4 Aprile 2012, n. 35 (Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università) ha disposto un ulteriore comma 9 denominato bis, il quale ha disposto:
“9-bis. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.”
Pertanto, non vi è dubbio che dovrai essere collocato in aspettativa dalla scuola la quale dovrà emanare un decreto di aspettativa semplicemente richiamando l’art 24 commi 1, 3 e 9 bis della legge 240/10 così come modificata dall’art 49 della legge 4 aprile 2012, n. 35.