Alcuni docenti che fanno domanda di mobilità da una scuola ad un’altra dello stesso comune, pensano, erroneamente, di precedere, a prescindere dal punteggio, i docenti titolari in scuole di altri comuni o titolari di ambito che svolgono servizio in scuole di altro comune. Bisogna sapere che con il CCNI mobilità dell’11 aprile 2017, valido transitoriamente anche per l’anno scolastico 2018/2019, la fase comunale della mobilità che precedeva quella provinciale è stata abolita.
Per cui nella mobilità esistono alcune fasi principali:
- La fase provinciale della mobilità territoriale sul 100% dei posti ( dove tutti partecipano sulla base del proprio punteggio o delle precedenze ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità 11 aprile 2017)
- La fase della mobilità professionale provinciale ( passaggi di cattedra e di ruolo) sul 10% dei posti disponibili dopo la fase provinciale della mobilità territoriale.
- La fase interprovinciale della mobilità territoriale ( che viene richiesta in un unico modello con quella della fase provinciale) sul 30% dei posti disponibili dopo la fase provinciale.
- La mobilità professionale interprovinciale ( passaggi di cattedra e ruolo) sul 10% dei posti disponibili dopo la fase provinciale.
L’abolizione della fase comunale della mobilità territoriale ha modificato il punto riguardante la richiesta di punteggio del ricongiungimento al coniuge. Intatti fino all’anno scolastico 2016/2017 chi avesse chiesto trasferimento all’interno del proprio comune di titolarità da una scuola ad un’altra, non avrebbe fruito del punteggio di ricongiungimento al coniuge, infatti il punteggio di 6 punti per tale ricongiungimento, non sarebbe stato attribuito per i trasferimenti all’interno dello stesso comune in cui si risiede con il coniuge, mentre sarebbe spettato nel caso in cui un docente titolare in comune diverso da quello in cui risiede il coniuge, avesse chiesto trasferimento proprio in tale comune.
Una delle novità della mobilità 2017/2018 e 2018/2019 è che il punteggio per il ricongiungimento o cura spetta per le scuole del comune di residenza e per l’ambito o gli ambiti che comprendono il comune “anche se coincidenti” con la titolarità di scuola o di ambito.
In buona sostanza un docente che insegna nella scuola A del comune X e vuole trasferirsi nella scuola B dello stesso comune X, se è coniugato deve indicare, nella sezione “Esigenze di famiglia”, la provincia e il comune di ricongiungimento per il trasferimento. È utile sottolineare che chi non fosse coniugato, può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore.
Questa novità è stata introdotta per l’abolizione dei codici meccanografici dei comuni, per cui un docente che chiede trasferimento da una scuola del comune Y ad una scuola del su citato comune X concorre per punteggio con il docente che dalla scuola A del comune X e vuole trasferirsi nella scuola B dello stesso comune X. Entrambi questi docenti potranno inserire i 6 punti del ricongiungimento al coniuge.
Fonte:https://www.tecnicadellascuola.it/mobilita-titolare-un-comune-non-precede-titolari-altri-comuni