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Il collaboratore del Dirigente non sostituisce il Dirigente anche se ne svolge funzione, niente punteggio. Una sentenza della Cassazione

1962

universita-300x1801Un docente citava in giudizio il MIUR e l’USR di riferimento per l’accertamento del suo diritto all’attribuzione dell’incarico annuale di dirigente scolastico per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 sull’assunto della illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto dalla lett. B) punto 1 c. 4 lett. c) della tabella di valutazione dei titoli della Ordinanza Ministeriale n. 40 del 2005 sugli incarichi di presidenza.

Sia il Tribunale di Reggio Calabria che la Corte di Appello davano torto al lavoratore. Infatti, la Corte di Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 774 in data 29.5.2012, riteneva che: l’ordinanza n. 40 del 2005 del Ministero aveva fatto riferimento, come titolo valutabile per l’attribuzione del punteggio rivendicato dal ricorrente alla figura del collaboratore che, svolge per ogni anno di incarico e per almeno 180 giorni, funzioni vicarie o di sostituzione del Dirigente Scolastico, figura, questa, diversa dal collaboratore al quale il dirigente scolastico ha delegato lo svolgimento di compiti specifici; dalla documentazione prodotta dal Ministero era emerso che nel corso degli anni dal 2000 al 2005 le funzioni vicarie, ovvero di sostituzione del dirigente

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dell’Istituto Scolastico “(OMISSIS)” di Reggio Calabria, erano stato conferite in via permanente al prof. L. e non al M.; dalla documentazione prodotta dal M. era emerso che questi aveva svolto le funzioni vicarie o sostitutive del dirigente scolastico solo sporadicamente per un totale di soli 88 giorni; il limite cronologico di 180 giorni risultava indicato nella tabella di valutazione dei titoli e atteneva ai criteri di formazione della graduatoria, mentre l’art. 16, comma 6 della medesima ordinanza disciplinava, diversamente da quanto opinato dall’appellante, i casi nei quali il titolare nominato sia temporaneamente assente o impedito”.

La Cass. civ. Sez. lavoro, Ordinanza del 20-12-2017, n. 30612 respinge il ricorso del ricorrente evidenziando in particolar modo quanto ora segue: “ l’affidamento da parte dei Dirigenti Scolastici di compiti specifici propri delle funzioni organizzative ed amministrative ai docenti individuati dallo stesso dirigente è previsto dalla regolamentazione di fonte legale (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 bis, comma 5, comma introdotto con il D.Lgs. n. 59 del 1998, art. 1, comma 1, dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25 oggetto di interpretazione autentica da parte D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012, art. 14, comma 22, dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 83, non applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame) e dalla contrattazione Metodologie didattiche e innovazione scolasticacollettiva di comparto (art. 19 CCNL 3.5.99 quadriennio normativo 1998-2001, artt. 31 e 127 del successivo CCNL 24.7.2003, quadriennio normativo 2002-2005); che le norme di legge e le clausole contrattuali attribuiscono al Dirigente Scolastico la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente; che il dato testuale delle norme legali e pattizie innanzi richiamate, tra loro coerenti e sostanzialmente sovrapponibili, fa riferimento in maniera chiara ed univoca alla collaborazione richiesta dal Dirigente, ed offerta dal docente, in relazione a specifici compiti suoi propri e non alla “sostituzione” o “vicarietà” o “supplenza” delle funzioni proprie della qualifica dirigenziale del Dirigente Scolastico, funzioni queste ultime riferibili al caso, diverso, di sostituzione del titolare quando questi manchi del tutto ovvero sia assente o impedito”.

Condannando il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e a N.U. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito, quanto al primo, ed in Euro 4.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese forfetarie, oltre IVA e CPA, quanto al secondo.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/collaboratore-del-dirigente-non-sostituisce-dirigente-anche-ne-svolge-funzione-niente-punteggio-sentenza-della-cassazione/

 

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