Esiste la possibilità del congedo biennale retribuito (da fruire anche in modo frazionato) utile nell’anzianità di servizio, mentre non è utile alle ferie e alla tredicesima mensilità.
Lo stabilisce il comma 5 del novellato d.lgs. n. 151 del 2001.
Ci sono ovviamente delle precise condizioni.
Innanzitutto il disabile deve avere una situazione di handicap grave e non deve essere ricoverato a tempo pieno presso una struttura specializzata.
Poi chi usufruisce della legge 104 deve essere convivente con la mamma e se il padre è in vita (che è il coniuge), ed è convivente, deve avere una patologia invalidante.
L’articolo novellato infatti stabilisce che in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.