Dopo i primi commenti a caldo, abbiamo ricevuto numerosi quesiti da parte di tanti ricorrenti, che ci interrogano sui possibile effetti, in concreto, della sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria.
Così come già enunciato dal legale di Orizzonte Docenti, avv. Dino Caudullo, in un articolo appena pubblicato sulla Tecnica della Scuola, i principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato possono essere riassunti in tre grandi assunti:
“– i diplomati avrebbero dovuto presentare nel 2007, a pena di decadenza, la domanda di inserimento nelle Gae;
– avrebbero dovuto, a pena di decadenza, impugnare il decreto di aggiornamento delle Gae del 2007;
– in ogni caso, il diploma magistrale conseguito prima del 2002 non ha valore abilitante, ma consente solo la partecipazione ai corsi abilitanti ed alle procedure concorsuali.“
Il Consiglio di Stato smentisce se stesso e lo fa partendo da una demolizione totale della sentenza n. 1973/2015 pronunciata VI sezione del Consiglio di Stato, ritenendola non condivisibile sotto svariati aspetto, tra cui quello di importanza fondamentale secondo il quale, quest’ultima non ha e non può avere efficacia “erga omnes”, in quanto al DM 235/2014 non può attribuirsi valore normativo. Ciò in quanto si sarebbe determinata una decadenza sostanziale e processuale, poiché la presunta natura abilitante del diploma, non sarebbe stata “creata” nel 2014 a seguito del famoso parere del Consiglio di Stato, avendo quest’ultimo semplice natura ricognitiva di una presunta natura abilitante riconosciuta direttamente dalla legge.
Da ciò deriva che, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la domanda di inserimento nelle Gae nel 2007, ossia nel momento in cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, e la conseguente necessità di impugnare il relativo decreto di aggiornamento del 2007, atto immediatamente lesivo secondo la sentenza in esame.
Natura abilitante del diploma?
L’Adunanza Plenaria, continuando nella disamina della questione, ha del tutto smontato la teoria della natura abilitante del diploma magistrale, conseguito prima del 2001/2002.
Dal parere del 2013, da cui si è fatta discendere la presunta natura abilitante del diploma, si può ricavare soltanto che il titolo in questione, secondo il Collegio giudicante, lontano dall’essere abilitante all’insegnamento, consente solamente la possibilità di partecipare ai corsi abilitanti o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli.
In conclusione, secondo l’Adunanza plenaria, il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e, anche qualora lo fosse, in ogni caso, non è più possibile rivendicare alcunché, considerato che la domanda di inserimento avrebbe dovuto essere presentata nel 2007 e che era necessario impugnare il decreto di aggiornamento del 2007.
E adesso cosa succederà a tutti i ricorrenti con ricorso pendente?
Nelle centinaia di mail ricevute, risulta frequente la domanda sul destino dei ricorsi pendenti alla luce di questa catastrofia sentenza.
Tuttavia, gli effetti veri e propri della sentenza si vedranno solo nel momento in cui i relativi giudizi verranno decisi nel merito (a tal proposito, infatti, il Presidente del Tar Lazio nelle scorse settimane aveva rinviato a data da destinarsi le udienze di merito proprio per attendere la decisione della Plenaria).
A parere dell’Ufficio Legale della nostra associazione, tutti i provvedimenti cautelari in essere continueranno ad essere efficaci e produttivi di effetti nei confronti dei destinatari degli stessi.
Ciò significa che, chi è inserito nelle GAE vi rimarrà, salvo mosse imprevedibili dell’amministrazione; quindi, fin tanto che non verranno decisi nel merito i giudizi pendenti, rimarranno ferme le ordinanze cautelari con il conseguente inserimento – con riserva – nelle gae, nonché gli eventuali contratti a tempo determinato ed indeterminato eventualmente sottoscritti.
È chiaro, però, che una volta intervenuta la sentenza di merito che definirà negativamente i relativi giudizi pendenti, verrà meno l’efficacia delle ordinanze cautelari e, quindi, l’inserimento con riserva nelle gae, anche laddove questo è stato il presupposto che ha consentito l’immissione in ruolo.
E’, altresì, evidente che il panorama che si presenta non è certamente dei più semplici, ma certamente ancora non è detta ancora l’ultima parola, poiché non ci fermeremo qui.
Cosa è possibile fare contro questa decisione?
Alla vigilia dell’udienza innanzi all’Adunanza Plenaria del 15 novembre, si era già prospettata l’eventualità di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e certamente questa è l’ultima via da intraprendere.
C’è da ricordare, però, che i ricorsi alla CEDU, possono essere proposti solo quando sono state esaurite le vie interne previste dal sistema giudiziario del paese membro; pertanto, occorrerà attendere la definizione di tutti i gradi di giudizio prima di poter adire la CEDU e portare innanzi alla Giustizia comunitaria la questione.
I tempi di risoluzione di tale contenzioso, purtroppo, non sono certo celeri e, potrebbero oscillare tra i 3/5 anni.
Ciò detto, si precisa che nulla verrà lasciato al caso e che la posizione dei ricorrenti verrà tutelata nelle opportune sedi giudiziarie e di ciò i ricorrenti dell’associazione saranno adeguatamente informati.
E chi ha un contratto a tempo determinato o indeterminato che deve fare?
Non si potrà fare nulla nell’immediato. Presso gli organi giudiziari europei potranno ricorre solo coloro che sono stati interessati direttamente dalla Sentenza (non i nostri ricorrenti), in quanto solo loro hanno un giudicato interno nazionale negativo.
Tutti gli altri ricorrenti dovranno attendere che il proprio giudizio venga definito.
E le udienze di merito quando verranno fissate?
E’ difficile prevedere la calendarizzazione delle diverse udienze di merito dei ricorsi attualmente pendenti, pertanto, non appena avremo notizie specifiche le comunicheremo ai nostri ricorrenti. Verosimilmente a partire da febbraio 2018.
Videoconferenza dell’Associazione Nazionale Orizzonte Docenti
Viste le numerose richieste di chiarimenti, risulta doveroso nei confronti di tutti i ricorrenti con la nostra associazione, ma altresì nei confronti dei tanti diplomati magistrale che si sono visti travolgere da questa devastante sentenza, svolgere una videoconferenza avente ad oggetto il commento della sentenza e la prospettazione dei probabili scenari e delle possibili soluzioni.
La videoconferenza aperta al pubblico si terrà in data 28/12/2017 alle ore 19:30, le modalità per seguirla verranno fornite nei prossimi giorni.