Per ciò che riguarda i permessi c’è una differenza sostanziale tra il personale assunto a tempo indeterminato e quello assunto invece a tempo determinato.
Per ciò che riguarda i permessi c’è una differenza sostanziale tra il personale assunto a tempo indeterminato e quello assunto invece a tempo determinato.
Per i primi l’art. di rifermento è il 15. In base a tale articolo il personale a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico,ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
- a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma (i 6 giorni di ferie si possono richiedere come permessi per motivi familiari e personali e si vanno così ad aggiungere ai 3 già previsti).
I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio. I permessi invece per il personale assunto a TD sono disciplinati dall’art. 19 e ciò che maggiormente rileva è che sono senza retribuzione:
- Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
- Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).
TaIi periodi di assenza sono senza assegni e pertanto interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Non cambiano invece i 15 gg. di congedo per matrimonio, i 3 gg. per lutti e per assistenza al familiare disabile che sono retribuiti anche per il personale assunto a tempo determinato. Non cambiano altresì i permessi orario di cui all’art. 16 È ovvio che il personale a TD potrà fruire di tutto ciò che gli spetta nei limiti della durata del rapporto di lavoro. Per le ferie invece ti invito a leggere questo articolo in cui sono evidenziate le novità in materia.
Fontehttps://www.orizzontescuola.it/guida/ferie-e-permessi-che-differenze-precari-e-docenti-ruolo/