Parliamo di quelle del personale ATA, facendo riferimento alla vademecum della Flc Cgil che spiega le novità in merito ai procedimenti disciplinari del personale della scuola dopo le novità del decreto Madia.
Rimprovero verbale
Il rimprovero verbale è affidato al dirigente scolastico e si ha nelle seguenti situazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
La stesse motivazioni possono portare anche al rimprovero scritto e alla multa di importo variabile fino ad un massimo di un importo equivalente a quattro ore di retribuzione.
Sospensione dal servizio fino a 10 giorni
Anche in questo caso ad emettere la sanzione è il dirigente scolastico, che provvederà alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni nei seguenti casi:
a) recidiva nelle mancanze previste dall’art. 95 comma 4 del CCNL 29/11/2007 (cfr. punti precedenti), che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste dall’art. 95 comma 4 del CCNL 29/11/2007;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
Sospensione da 3 giorni fino a 3 mesi in proporzione all’entità del risarcimento
Questa sanzione viene elargita nel caso della violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, e comporta nei confronti del dipendente responsabile, l’applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione all’entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una più grave sanzione disciplinare (art. 17 DLgs 75/17).
In questo caso la sospensione è affidata al dirigente scolastico se è quantificata da 3 fino a 10 giorni, mentre, da 11 giorni fino a 3 mesi si occuperà della sanzione l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (UCPD).
Fontehttps://www.tecnicadellascuola.it/sanzioni-disciplinari-personale-ata-quello-ce-sapere