Con la riforma del reclutamento dei docenti di scuola secondaria cambiano anche i requisti per poter insegnare nelle scuole paritarie. Un aspetto ancora poco conosciuto dai tanti docenti precari che continuano a lavorare fino ad oggi solo con il titolo di laurea senza alcuna abilitazione. Con la riforma approvata sarà invece necessario ottenere un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario che viene rilasciato al termine del primo anno di FIT. Il termine specializzazione va quindi a sostituirsi a quello di abilitazione, una scelta non certo felice visto che ad oggi per specializzazione si intende quella sul sostegno, un titolo che in futuro sarà invece definito diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno e l’inclusione scolastica.
Questi titoli saranno conseguibili solo attraverso il superamento del primo anno del FIT ma sarà possibile accedervi anche senza aver superato il concorso per chi è già insegnante di scuola paritaria a patto di avere un regolare contratto per almeno 9 ore settimanali.
Una corsia preferenziale che sembra essere fatta di proposito per favorire le scuole paritarie sempre a caccia di docenti da reclutare più attratti da supplenze nella scuola statale. Vediamo come sarà possibile conseguire il nuovo diploma di “specializzazione all’insegnamento“.
Il decreto legislativo n. 59/2017 prevede che gli aspiranti insegnanti partecipino a un concorso per accedere poi al percorso di formazione iniziale e tirocinio ( FIT ). Questo avrà durata triennale e carattere selettivo, il suo superamento garantisce l’immissione in ruolo. Il primo anno del percorso di formazione e tirocinio si conclude con l’acquisizione del diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario. I futuri insegnanti di sostegno otterranno invece il diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno e l’inclusione scolastica. Il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario e quello in pedagogia e didattica speciale sono tappe obbligatorie per la prosecuzione del FIT. A ciò deve aggiungersi che si tratta di attestati validi per insegnare nelle scuole secondarie paritarie. Questo vuol dire che i titoli in esame sostituiscono la vecchia abilitazione almeno per quanto riguarda gli istituti paritari.
La sola iscrizione al corso di specializzazione già consente di insegnare nelle scuole paritarie. Tuttavia questo è possibile unicamente per un periodo non superiore ai tre anni dall’immatricolazione. L’iscrizione al corso di specializzazione e il conseguimento del relativo diploma non prevedono l’obbligatorietà del concorso. L’articolo 15, comma 3, del decreto così si esprime: “Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 9, comma 1, nell’ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire laspecializzazione. È considerato titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.”
Il superamento del concorso non è l’unico canale di accesso per l’iscrizione al corso di specializzazione. Il decreto chiarisce infatti che al percorso di formazione è possibile accedere anche attraverso test gestiti dalle università. Questa forma di accesso al diploma di specializzazione garantisce unicamente la possibilità di insegnare negli istituti paritari di secondo grado. I prerequisiti di accesso rimangono identici a quelli di coloro che si sottopongono alla procedura concorsuale, ovvero laurea e 24 CFU. L’accesso senza concorso al percorso di specializzazione riconosce una priorità ai docenti titolari di un contratto di supplenza nella scuola secondaria. L’ammissione ai percorsi di specializzazione di quanti non affronteranno il concorso avverrà in soprannumero rispetto ai vincitori della procedura concorsuale. I contingenti saranno autorizzati dal MIUR in base al fabbisogno delle scuole paritarie e sulla base della disponibilità di personale già abilitato. I costi del corso sono a carico degli interessati.
Il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario e il diploma in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, conseguiti a seguito di iscrizione e superamento di un test gestito dalle università, non offrono agevolazioni nell’ambito del concorso. Il comma 6 dell’articolo 15 recita:
“Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non dà diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell’ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.”