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ATA Graduatorie III fascia ATA: aver presentato il modello sbagliato di domanda non deve essere motivo di esclusione

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24 cfu per concorso insegnantiGiungono in redazione numerosi quesiti, da parte delle segreterie o dei Il Bullismo : interpretazione fenomenologia prevenzione e didatticagruppi di lavoro nominati per la valutazione delle domande ATA, sull’errata presentazione da parte degli aspiranti del modello di domanda (all.D1 inserimento o all. D2 conferma/aggiornamento).

In questo caso come si deve comportare la scuola, deve considerare nulle le domande o può sanare l’errore?

Ricordiamo che l ’art. 8 del D.M. 640 del 30.08.2017 stabilisce i motivi di “Nullità della domanda” e “dell’Esclusione della procedura”

Al comma 1 del suddetto articolo si evidenzia che “Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell’aspirante o inoltrate oltre il termine di scadenza, e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell’ aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono”.

Il successivo comma stabilisce che l’Amministrazione scolastica dispone l’esclusione degli aspiranti che:universita-telematica-ecampus-2

a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;
b) abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento;
c) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3 (titoli d’accesso e requisiti generali di ammissione ai concorsi pubblici);
d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

I successivi commi ribadiscono che “la produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l’esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l’inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l’aspirante sia inserito”.certificazione-inglese1

“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445”.

Il motivo ” ERRATA SCELTA DEL MODELLO DI DOMANDA” non è in nessun modo contemplato.

Pertanto a parere dello scrivente il candidato, che ha sbagliato la scelta dell’esatto modello, dovrebbe essere contattato dalla scuola per poter sanare l’ “errore”, mediante una dichiarazione personale con la quale si sottolinea di aver utilizzato per esempio il modello D2 anziché il D1 e di voler richiedere l’inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA e non la conferma/aggiornamento (o altre situazioni dovute a errori materiali).

Discorso diverso invece per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti (24 mesi) ATA e voleva con la domanda di III fascia cambiare provincia. In questo caso, senza però aver prodotto domanda di depennamento (all. D4), la sola domanda di inserimento non può essere presa in carico e quindi accettata.

Fonte:https://www.orizzontescuola.it/ata-graduatorie-iii-fascia-ata-aver-presentato-modello-sbagliato-domanda-non-deve-motivo-esclusione/

 

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