Siamo quasi a dicembre e sulla mobilità 2018/2019 sembra calato un silenzio assordante, invece la soluzione potrebbe essere già pronta.
ANTEPRIMA SULLA MOBILITA’ 2018/2019, ECCO COSA POTREBBE CAPITARE
Martedì 28 novembre 2017 i sindacati sono stati convocati per la mobilità 2018/2019 e pare che l’Amministrazione proporrà loro una proroga annuale del CCNI sulla mobilità 2017/2018 firmato il giorno 11 aprile 2017 da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals.
PROPOSTA DI FARE UN CONTRATTO SULLA MOBILITA’ CON SCADENZA TRIENNALE
La suddetta proroga di un anno del contratto della mobilità 2017/2018, verrebbe proposta dal MIUR ai sindacati in attesa di rinnovare il Ccnl che dovrebbe, per quanto già scritto anche nell’atto di indirizzo del Miur riguardante il comparto istruzione e ricerca, sancire la triennalità della contrattazione sulla mobilità (cosi come triennali diventano i Ccnl) cosa che la ministra ha da tempo dichiarato di voler fare.
SIGNIFICATO DI CONTRATTO TRIENNALE DELLA MOBILITA’
Attenzione: triennalità della contrattazione significa definire regole ogni tre anni, non certo fare i trasferimenti ogni tre anni! Questo (la proroga transitoria per un anno del contratto dello scorso anno) consentirebbe anche di evitare la procedura di nuova certificazione da parte di Mef e FP e quindi accelerare tutte le procedure.
RICORDIAMO ALCUNI PUNTI PRIMARI DEL CCNL MOBILITA’ DEL 2017/2018
Poiché il CCNI della mobilità 2017/2018 potrebbe essere prorogato anche per l’anno 2018/2019, ricordiamo le sue principali regole: 1) La mobilità per l’a.s. 2017/18 si svolge per scuole e/o per ambiti territoriali; 2) Viene utilizzato un unico modello di domanda di trasferimento sia per la richiesta di mobilità provinciale che per quella interprovinciale;3) Possono essere richieste fino ad un massimo di 5 scuole per un complessivo di 15 preferenze. Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province; 4)In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande, ma bisogna sapere che la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente; 5) Sistema delle precedenze e dell’esclusione dalle graduatorie di Istituto, ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità 11 aprile 2017 per cui il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito; 6) Anche per la chiamata diretta resterebbero validi gli accordi del 2017/2018.
Fonte : www.latecnicadellascuola.it