L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è prevista, in base all’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità 2017/18, per i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII).
Quindi hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria al fine di salvaguardare la loro titolarità nella scuola i docenti che rientrano nelle seguenti categorie:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Non rientra, quindi, il docente eletto in qualità di rappresentante della RSU che non ha il diritto di essere escluso dalla graduatoria interna di istituto e dovrà essere inserito in base al punteggio a prescindere dalla sua funzione nella scuola.
Se ad essere posizionato in coda nella graduatoria interna di istituto sarà il docente RSU, sarà lui, quindi, in presenza di contrazione in organico, ad essere dichiarato soprannumerario