PRONTO IL DECRETO MINISTERIALE CON CUI SARANNO ATTIVATE LE PROCEDURE CONCORSUALI PREVISTE DALL’ART.17, COMMA 2, LETTERA 8 E COMMI 3,4,5 E 6 DEL D.L.VO 13.4.2017 N.59.
PARTE GENERALE DEL DECRETO MINISTERIALE
1) Il concorso è indetto per titoli ed esami ed è riservato a:
Soggetti in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del
23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applicherà l’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n 259.
Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal Decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
2) Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;
3) Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
4) Sino all’integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che risulteranno iscritti sono ammessi al percorso di cui all’articolo 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo.
5) L’ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
6) Il concorso consiste in una SOLA PROVA ORALE E NELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE DEI TITOLI E IN UN PERCORSO ANNUALE DISCIPLINATO AI
SENSI DI UN DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE CHE SARA’ CONGIUNTAMENTE EMANATO;
7) Le graduatorie di merito regionali comprenderanno tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei titoli posseduti
8) I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all’articolo 3, comma 2, ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale,
9) Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo di candidati è possibile disporre l’aggregazione territoriale delle procedure, ferma restando l’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
10) Non sono ammessi al concorso coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. Sono ammessi con riserva i docenti che siano stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza di provvedimenti giudiziari non definitivi alla data termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso di cui al presente decreto e che abbiano, per tale ragione, stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato soggetto a condizione risolutiva, purché in possesso del titolo di abilitazione o di specializzazione di cui al comma 1.
11) Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1) I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui all’articolo 6.
2) Il candidato può concorrere per più classi di concorso o tipo di posto mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui intenda partecipare.
3) I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzoportale del Miur di istanze online;
4) I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell’ambito della prova orale.
PROVA ORALE
1) La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica.
2) La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione. La commissione nell’interlocuzione con il candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera
3) La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe di concorso, ha per oggetto il programma di cui all’Allegato A del DM n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
4) La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l’illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione.
5) La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al predetto Allegato A del DM n. 95 del 2016 applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.
6) La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
7) Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo.
8) La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
9) La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova orale, delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
10) La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti,
11) La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
12) Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’avvio al percorso annuale FIT- III^ ANNO
LE COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
1) Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
2) Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l’accertamento della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua.
3) Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l’accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato, di un docente titolare dell’insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di informatica.
4) Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al settore disciplinare coerente con la classe di concorso;
per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore;
per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli.
5) Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti;
per i professori universitari, appartenere al settore scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attività di insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;
per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado, secondaria di II grado.
6) Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver diretto master universitari di secondo livello in materia di dirigenza scolastica o aver insegnato nell’ambito di tali master;
aver insegnato o svolto attività di tutoraggio nelle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, nei corsi di tirocini0 formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.
7) I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso.
? I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per almeno 5 anni.
9) I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o di secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso.
10) I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:
a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A41– Scienze e tecnologie informatiche;
b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento di una delle lingue previste.
Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
9.
a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, o, per l’AFAM, i bienni accademici di secondo livello;
c) aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i bienni di specializzazione delle scuole superiori per l’insegnamento secondario o presso i corsi accademici abilitanti di
II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;
d) aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni; e) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità;
f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione;
h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali.
7. Ove non risulti possibile reperire commissari, il dirigente preposto all’USR può prescindere dai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di servizio e quello dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso della specifica procedura concorsuale. Qualora non sia possibile reperire
commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il dirigente preposto all’USR può ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello specifico settore.
8. I membri della commissione per l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.
Fonte. https://www.informazionescuola.it/anteprima-tabella-valutazione-concorso-docenti-abilitati-2018/