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Permessi retribuiti: Diritti e doveri dei docenti, nessuna discrezionalità del DS

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24 cfu per concorso insegnantiCon l’inizio di ogni anno scolastico sono tanti i docenti che, nonostante siano stati immessi in ruolo abbandonando la condizione di precario, non hanno ben chiaro il quadro delle tutele e dei diritti spettanti. In particolare, in merito ai permessi retribuiti, ci giungono in redazione segnalazioni di abusida parte dei DS (la parola è forte, ma di questo si tratta), che si arrogano il diritto di valutare i motiviaddotti dal docente nella richiesta dei giorni di permesso, arrivando addirittura a non concederli o concedendoli soltanto a condizione che il docente si affanni a ricercare all’interno della scuola i sostituti (a cui dopo dovrebbe restituire le ore). Comportamento dei dirigenti scolastici che è del tutto illegittimo.
Al riguardo va detto che ai docenti di ruolo (nuovi e vecchi immessi), in un anno scolastico, spettano giorni di permesso retribuito per:

  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli Corsi di Perfezionamento 2017-2018eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.
  • permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso
  • tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente, con allegata idonea documentazione o autocertificazione (art 15 CCNL). In calce alla domanda è sempre bene aggiungere la seguente formula: “In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005”.

I permessi inoltre

  • non riducono le ferie;
  • sono valutati nell’anzianità di servizio;
  • danno diritto alla retribuzione intera, con esclusione dei compensi per le attività aggiuntive e dei compensi per le indennità di amministrazione, di lavoro notturno festivo, di bilinguismo e trilinguismo

università telematica ecampusPer gli stessi motivi e con le stesse modalità dei tre giorni retribuiti per motivi personali e familiari, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. (art 15 CCNL). In quest’ultimo caso, i giorni fruiti si scalano dalle ferie.

Come già scritto, ci segnalano abusi da parte dei DS che pretendono di valutare i motivi addotti dal docente nella richiesta dei giorni di permesso, addirittura  negandoli o concedendoli soltanto a condizione che il docente si affanni a ricercare all’interno della scuola i sostituti (a cui dopo dovrebbe restituire le ore). Questo è assolutamente contrario alla normativa, che prevede per il dirigente un mero controllo formale e non nel merito.

Così sottolinea anche l’ARAN nel parere 2698 del 2 febbraio 2011 “…l’art. 15, comma 2, primo periodo, esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente ed ATA) è subordinato ad una richiesta (…a domanda) del dipendente documentata “anche mediante autocertificazione”. Non esiste nel contratto e in nessun’altra normativa un elenco preciso dei motivi familiari e personali atti a essere riconosciuti come “giusta causa” per la richiesta di un permesso. Quindi il fatto che sia prevista contrattualmente una motivazione ampia e generica, supportata da autocertificazione, secondo Aran esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico. Il parere dell’Aran è stato confermato in diverse occasioni da sentenze di tribunali. Inutile dire che le stesse modalità si applicano anche ai sei giorni di ferie convertiti in permesso retribuito, come da art 15 punto 2.

Ovviamente, questa è la normativa generale. Possono accadere situazioni limite: se un giorno lavorativo “potenziale ponte”, viene chiesto da 10 docenti su 20 dell’organico, è chiaro che il Dirigente non può non garantire l’attività didattica per accontentare tutti. E’ proprio per queste situazioni limite che sarebbe auspicabile una regolamentazione preventiva in sede di contrattazione d’istituto.

Ci permettiamo quindi di dare un consiglio a tutti i docenti. Appena entrate in una scuola nuova, prendete visione del regolamento d’istituto (potrebbero esserci buone prassi anche in materia di permessi retribuiti – ma ovviamente non possono derogare alla normativa, soprattutto in peggio) e contattate anche la RSU per ulteriori informazioni. Se sorgono motivi per chiedere il permesso retribuito, utilizzate i moduli della scuola e fate protocollare la domanda. Il buon senso e la professionalità suggeriscono di farlo con anticipo se i motivi si possono prevedere. Ma anche questo non è un limite alla fruizione del permesso: se i motivi si presentano durante la notte o alla mattina prima di andare a scuola, telefonate in segreteria e comunicateli! Poi compilate comunque il modulo e fate protocollare. Alla vostra richiesta scritta, se vi viene negato un diritto, chiedete che il rifiuto vi sia comunicato per scritto e motivato. E se mai avrete in mano una carta del genere, sappiate che potete immediatamente aprire una vertenza (già vinta in partenza) con il DS.

Fonte:https://www.professionistiscuola.it/contratto/2385-permessi-retribuiti-diritti-e-doveri-dei-docenti-nessuna-discrezionalita-del-ds.html

 

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