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Permessi negati: il diniego va messo per iscritto e anche subito!

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24 cfu per concorso insegnantiSono tanti i docenti e gli ata che quotidianamente vedono lesi i propri diritti contrattualmente previsti, ed anche in modo spavaldo e prepotente. In particolare, specialmente i permessi retribuiti, vengono negati nei modi più disparati: con telefonate, sussurri nelle orecchie per i corridoi della scuola ecc.

Intanto ricordiamo che il CCNL non è un fumetto della Marvel, ma una raccolta di norme che hanno valore di “Legge” ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile che recita in modo chiaro e ineludibile: “Il contratto ha forza di legge tra le parti – conventio legem dat contractus”.

I permessi contrattualmente previsti, poi, sono del dipendente e non del ds, o del dsga. Pertanto decide il dipendente quando e se fruirne, ed il ds, o chi per lui, deve solo prenderne atto ed erogare.Il Bullismo : interpretazione fenomenologia prevenzione e didattica

Giova ricordare, tornando ai “dinieghi pirata”, che così come il dipendente ha l’obbligo di richiedere i permessi per iscritto, il ds ha l’obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di erogazione degli stessi. Non per una consuetudine o per una cortesia, ma perché lo impone la Legge (cfr. art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005).

Altro “vizietto” dei ds cosiddetti “negazionisti” che credono di fare i “dritti”, è quello di notificare il diniego scritto al lavoratore all’ultimo minuto, nonostante il dipendente abbia magari protocollato la richiesta di permesso 20 giorni o un mese prima della fruizione. Anche in questo caso, il ds viola la medesima norma di legge summenzionata che recita, senza dare spazio a fantasiose interpretazione, che: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti scienze-motorie2i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”. Tempestivamente, appunto, vuol dire che i motivi “scritti” del diniego vanno notificati immediatamente al dipendente, non dopo 20 giorni o un mese dalla richiesta. Ergo, dalla norma e anche da ampia e granitica giurisprudenza statuita da tutti i gradi di giudizio, è del tutto evidente che il ds avvezzo a condotte negatorie si espone al serio rischio di avere grossi guai con la giustizia civile e penale, con esiti devastanti per la propria carriera e vita professionale.

A tal proposito è bene anche ricordare che l’amministrazione scolastica, in caso di negligenze dovute soprattutto a plateali condotte lesive della norma contrattuale e/o legislativa da parte del ds, (per ignoranza o prepotenza che sia) può disporre gravi sanzioni disciplinari che in taluni casi sfociano anche nel licenziamento di quest’ultimo.

In conclusione, se si pensa che ultimamente molti lavoratori della scuola si rivolgono sempre più direttamente a studi legali specialisti di diritto scolastico e sempre meno ai sindacati (che praticamente non fanno più contenzioso) la situazione, per i ds “negazionisti”, si complica ancor più.

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