Il Miur ha pubblicato, ormai da tempo, i Decreti Attuativi della Legge 107 denominata “La Buona Scuola”, che vi allego, dove è chiaramente indicato indispensabile il possesso, oltre al titolo, di 24 CFU negli ambiti antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche per l’accesso ai nuovi percorsi FIT – Formazione Iniziale e Tirocinio.
Con il decreto del 10 agosto 2017, n. 616, si indicano le modalità di conseguimento dei 24 CFU, requisito necessari – oltre alla laurea – per accedere al concorso a cattedra 2018 per la Scuola Secondaria, riservato ai neolaureati o al personale non abilitato con meno di 3 anni di servizio alla data dell’emissione del concorso.
1) Corretto conseguimento dei 24 crediti e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/2017 (con indicati insegnamenti, altre attività formative, SSD, voti e CFU/CFA) deve essere certificato da una istituzione universitaria o AFAM.
La certificazione è necessaria ai fini della partecipazione al Concorso Docenti.
2) I CFU/CFA già conseguiti nel corso degli studi universitari o AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva (corso di laurea triennale, specialistica, magistrale, master universitari o AFAM di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi singoli), possono essere riconosciuti come validi dalle istituzioni universitarie o AFAM che rilasciano la certificazione di cui alla nota 1.
3) Si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
4) Per accedere al Concorso docenti è necessario il possesso sia dei 24 crediti formativi sia dei titoli di accesso alle Classi di Concorso previsti dai DM 259/2017, DPR 19/2016, DM 22/2005, DM 39/1998.
5) I CFU/CFA utilizzati per l’accesso alle Classi di Concorso possono essere utilizzati anche per il raggiungimento dei 24 crediti formativi (salvo quanto previsto dalle note 1 e 2) e viceversa.
Procedura concorsuale docenti ITP
Il nuovo sistema prevede che gli aspiranti docenti partecipino al concorso, superato il quale vengono ammessi al percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT) di durata triennale e a carattere selettivo; al termine dei tre anni verranno immessi in ruolo, se valutati positivamente.
I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.
Gli aspiranti ITP, pertanto, per partecipare ai concorsi banditi sino all’anno scolastico 2024/25, quindi a partire dal prossimo concorso 2018, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR 19/2016 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”.
In pratica è consentita la partecipazione al concorso con il solo diploma.
Evidenziamo, inoltre, che il conseguimento dei 24 CFU non riguarda i docenti aventi i requisiti per partecipare alla fase transitoria prevista dal D.lgs. n. 59/2017, che allego.
Ricordiamo che la predetta fase transitoria condurrà al ruolo, prima dell’entrata a regime del nuovo sistema, i docenti della secondaria iscritti in GaE (ai quali è riservato annualmente il 50% dei posti disponibili, sino al loro esaurimento), i docenti inseriti nelle GM 2016 (ai quali è riservato annualmente il restante 50% dei posti disponibili, sino alla vigenza delle medesime GM), i docenti già abilitati e i docenti non abilitati con 3 anni almeno di servizio, anche non continuativo, svolto negli ultimi 8 anni.
Procedura concorsuale docenti abilitati
Per i docenti abilitati e specializzati il percorso che condurrà all’immissione in ruolo, consiste nella partecipazione ad una procedura concorsuale per soli titoli e un colloquio non selettivo.
Il colloquio è di natura didattico-metodologica e non prevede un punteggio minimo.
I docenti partecipanti saranno graduati, in una graduatoria regionale di merito ad esaurimento, sulla base dei titoli e della valutazione del colloquio (che peserà per il 40% rispetto ai titoli).
L’ammissione alla graduatoria regionale di merito avviene a domanda degli interessati.
Dalla predetta graduatoria i docenti saranno poi ammessi, per scorrimento, ad un percorso di un solo anno corrispondente al terzo del percorso FIT, superato il quale potranno accedere al ruolo.
Ammessi al percorso FIT (III anno) i docenti saranno cancellati da tutte le graduatorie di merito, ad esaurimento e di istituto in cui sono inclusi.
Possono partecipare alla procedura i docenti abilitati o specializzati alla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2017). E’ prevista una deroga per i docenti che si specializzeranno entro giugno 2018 (TFA sostegno III ciclo), i quali sono ammessi con riserva alla procedura.
La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
Non possono partecipare alla procedura i docenti di ruolo.
La procedura concorsuale sarà bandita entro febbraio 2018.
Ciascuna graduatoria di merito regionale sarà soppressa al suo esaurimento.
Procedura concorsuale docenti non abilitati con 3 anni di servizio
Per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio, è previsto un concorso riservato, consistente in una prova scritta e una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno. Superato il percorso FIT si accede al ruolo.
Il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli otto anni precede
Fontehttps://www.informazionescuola.it/reclutamento-docenti-itp-novita-percorsi-fit-percorsi-ruoli/