Alcuni utenti ci chiedono quanti sono i giorni di preavviso da rispettare per poter fruire del congedo parentale, sia esso il primo mese retribuito al 100% che i rimanenti.
In particolare secondo le nuove disposizioni (dal 2015) il termine di preavviso deve essere non inferiore a 5 giorni.
L’art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015 che ha riformulato il disposto di cui all’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, sancisce che ai fini dell’esercizio del congedo parentale “il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo”.
Di diverso avviso un Interpello del Ministero del Lavoro (Interpello 13-2016), secondo il quale deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.
Per il comparto scuola, quindi, secondo ciò che dichiara il Ministero del lavoro, dal momento che l ‘art. 12/7 dispone il tempo minimo di preavviso è fissato in 15 giorni ciò prevale rispetto a quanto indicato dalla legge che ha ridotto a 5 giorni tale termine.
Ciò appare alquanto paradossale se consideriamo che in questo caso la legge pone una tutela di maggior favore rispetto al CCNL ai fini del diritto di fruizione garantendo appunto un tempo minore da rispettare nella richiesta del congedo. E infatti le scuole si sono adeguate alla nuova normativa, accettando la domanda con i 5 giorni di preavviso. E ciò a nostro parere rimane corretto.
Giova comunque ricordare a tutto il personale della scuola e alle segreterie che un’ulteriore tutela per i dipendenti che fruiscono del congedo parentale è contenuta nel comma 8 sempre dell’art. 12 laddove è precisato che In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7 [i 15 gg. di preavviso] , la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Fonte:https://www.orizzontescuola.it/congedo-parentale-giorni-preavviso-presentare-la-domanda/