Sui permessi del personale scolastico, purtroppo, è necessario mettere “i puntini sulle i”, dato che non sono poche le segnalazioni che arrivano in redazione su “presunte concessioni” da parte dei dirigenti scolastici.
LA NORMATIVA
Infatti, come riporta l’art.15 comma 2 del CCNL, ricordiamo che “il dipendente, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
LA VICENDA
I giudici a tal proposito, sono dovuti intervenire più volte negli anni, come ad esempio la sentenza n. 544/2013 del Tribunale del Lavoro di Potenza, che ha condannato Ufficio Scolastico e preside a pagare 1800 euro, ma soprattutto la sentenza stabilisce la natura non arbitraria del permesso.
Infatti, la vicenda vedeva una docente ricorrere in quanto aveva chiesto dei giorni di permesso per poter fare un viaggio, non concesso dal Ds: “Il Dirigente, con nota raccomandata a mano dell’1.4.2011 esprimeva il proprio diniego rispetto all’istanza, motivando essenzialmente il diniego in base alla circostanza che la docente si era già assentata nel 2010 per tre sabati, (uno a titolo di sospensione disciplinare disposta dallo stesso dirigente) che la classe 5 B doveva sostenere gli esami di stato, che la docente avrebbe potuto programmare il viaggio all’estero nelle” imminenti festività pasquali”.
LA SENTENZA
E’ bene rimarcare che nei motivi personali per fruire del permesso, può rientrare un viaggio all’estero, indipendentemente dal fatto che ci si rechi all’estero per motivi di studio o semplicemente per svago. Quindi il giudice ritiene che anche lo svago rientra nelle motivazioni personali per usufruire del permesso.
infatti, “dalla lettura combinata del comma 2 dell’art 15 con l’art. 13, comma 9, che subordina le ferie del docente, nel corso delle attività didattiche, a specifiche condizioni ed al potere organizzativo del dirigente, si evince che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito non è soggetto ad alcun potere discrezionale – di diniego da parte di quest’ultimo.”
Pertanto, “….il diniego del dirigente, motivato tra l’altro sulla scorta della esistenza di attività didattiche in corso (il che equivale ad introdurre per i permessi le stesse limitazioni che l’art. 13 prevede solo per una parte delle ferie) e di considerazioni (inammissibili) sul quando e sul come il lavoratore avrebbe potuto effettuare il programmato viaggio, appare illegittimo”.
Con questa sentenza (Fonte: dirittoscolastico.it), cade la tesi di alcuni dirigenti scolastici che negano i permessi per “esigenze di servizio”, che invece, a prescindere dal motivo del richiedente, devono essere fruiti liberamente dal personale scolastico.