Ancora una volta sono i tribunali a dover intervenire sui punteggi e sulle operazioni di mobilità, per sancire quello che ormai è noto da tempo: il servizio svolto nelle scuole paritarie è valido ai fini dei trasferimenti.
LA SENTENZA
Stavolta è il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2422/2017 (Fonte: dirittoscolastico.it), che riconosce il diritto di un docente assunto a tempo indeterminato a cui non è stato riconosciuto il punteggio del servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie.
Nel caso specifico, riporta Italia Oggi, il docente con il punteggio delle scuole paritarie avrebbe ottenuto un posizionamento migliore per i trasferimenti, in base anche alle sue preferenze.
I giudici, analizzando il caso, hanno dato ragione al docente, in quanto, prendendo come riferimento l’art.2, comma 2 del dl 255/2001, che sancisce la completa equiparazione dei servizi statali e paritari, hanno posto l’accento sul fatto che questi “devono essere valutati nella stessa misura”.
Pertanto, il Tribunale di Salerno ha “ordinato alle Amministrazioni convenute di assegnare alla ricorrente la sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità e all’ordine di preferenza territoriale espresso”.
MIUR E SINDACATI
Quindi, è stata confermata anche in questo caso l’orientamento di equiparare i servizi nelle paritarie. La domanda che sorge allora spontanea è: ma se c’è un comma, il 2 del Dl 255/2001, che sancisce l’equiparazione dei titoli. Se c’è una giurisprudenza che da anni disapplica il CCNI mobilità, perché il Miur, e sindacati di concerto, continuano in sede di definizione del contratto, ad ignorare il punteggio del servizio nelle scuole paritarie?
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fonte: https://www.tecnicadellascuola.it/mobilita-il-servizio-nelle-scuole-paritarie-e-valido