Con sentenza depositata lo scorso 28/09/2017, il Tribunale del lavoro di Pavia, accogliendo il ricorso presentato dai nostri legali, ha ordinato all’amministrazione di trasferire con effetto immediato la ricorrente nell’ambito da lei richiesto in occasione della mobilità straordinaria 2016/2017.
In particolare, la ricorrente, docente di scuola primaria, entrata in fase C da GAE, aveva partecipato alle operazioni di mobilità 2016/2017 in ambito nazionale su posto comune in base alle previsioni di cui alla l. n. 107/2015, di cui all’O.M. n. 241/2016 e di cui al CCNL Mobilità Scuola 8.4.2016 al fine di ottenere la sede definitiva. Come molti colleghi era stata assegnata in via definitiva ad una sede molto lontana da quella richiesta, essendo stata preceduta nelle operazioni da docenti con un punteggio notevolmente inferiore al suo, ma appartenenti alla fase B3.
Il Tribunale di Pavia, dopo una prima pronuncia positiva in fase cautelare, ha pienamente accolto il ricorso, dichiarando l’erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero, prevedendo come illegittimo l’accantonamento dei posti per la fase B3 della mobilità 2016/2017 ed ordinando all’amministrazione convenuta di provvedere al trasferimento della ricorrente nella sede richiesta.
A tale proposito, chiunque avesse riscontrato una situazione non chiara nelle operazioni di mobilità che hanno riguardato la propria posizione (es. sono stati trasferiti nella sede richiesta docenti con punteggio inferiore a quello posseduto dal richiedente, ecc..), ad inviarci una mail con la descrizione della propria situazione specifica ed il nostro ufficio legale potrà valutare eventuali azioni legali da intraprendere per tutelare al meglio la posizione del docente. CLICCA QUI