L’USR Lombardia ha fornito indicazioni su chi deve svolgere l’anno di prova e formazione, in base al Decreto Ministeriale 850 del 27 ottobre 2015 e la nota MIUR.AOODGPER.0036167 del 5 novembre 2015.
Sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di prova :
i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e di prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti, purché sia previsto il raggiungimento dei 180 gg. di servizio (di cui almeno 120 per attività didattiche): è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità, tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 gg. effettivi di servizio.
In tal caso l’anno di formazione e di prova viene differito con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico;
i docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa del primo anno di formazione e di prova; in tal caso i docenti in questione effettueranno un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile;
i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.
Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e di prova :
i docenti che, già immessi in ruolo con riserva e, svolto l’anno di formazione e di prova, abbiano rinunciato per essere reimmessi nello stesso ruolo in altro modo;
i docenti che all’interno del medesimo ruolo abbiano svolto e superato l’anno di formazione e di prova su posto di sostegno e siano poi passati su posto comune;
i docenti che abbiano ottenuto un secondo passaggio di ruolo ritornando a classe di concorso iniziale o affine e per la quale abbiano già svolto e superato il periodo di formazione e di prova.