Il DM n. 138/2017 disciplina le modalità di svolgimento del corso-concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’articolo 1, comma 217, della legge n. 208/2015.
Pubblicato il Regolamento (ossia il DM 138/2017), si attende adesso il bando che darà il via alla procedura concorsuale.
Ricordiamo che il corso-concorso si articola in tre fasi:
- eventuale prova pre-selettiva;
- concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale;
- corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
Quanti saranno i posti banditi per il prossimo concorso?
La risposta al predetto quesito è fornita dall’articolo 4 del Regolamento, sulla base del quale i posti da mettere a concorso saranno i seguenti:
- posti vacanti e disponibili, presso le scuole statali – inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti – alla data di indizione del concorso;
- posti che si preveda si rendano vacanti e disponibili nel triennio successivo, in seguito ai pensionamenti.
Dai suddetti posti va detratto il numero di quelli necessari all’assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi (art. 4, comma 4).
Secondo quanto previsto dall’articolo 25 (del Regolamento), inoltre, ai posti vacanti e disponibili al momento dell’indizione del concorso più quelli che si prevedono tali nel triennio successivo, vanno detratti i posti da attribuire alle graduatorie di cui al decreto-legge n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013 (articolo 17, comma 1-bis), e i posti per le procedure di cui all’articolo 1, commi 88 e 92, della legge 107/2015, ossia i posti da assegnare ai candidati:
- presenti nelle graduatorie del concorso del 2011 (vincitori e idonei);
- vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie o che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali, relative al concorso del 2011, poi annullate in sede giurisdizionale;
- che hanno ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o non hanno avuto, alla data di entrata in vigore della legge 107 (ossia il 16/07/2015), nessuna sentenza definitiva (nemmeno in primo grado), nell’ambito del contenzioso avverso i concorsi del 2004 e del 2006 e contro la legge 3 dicembre n. 202/2010 (rinnovazione procedura concorsuale del 2004 in Sicilia);
- idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso del 2011, ai quali è riservato il 20% delle assunzioni, fermo restando l’accantonamento per i soggetti indicati nel comma 88.
I posti da bandire per il prossimo corso-concorso, pertanto, saranno quelli vacanti e disponibili al momento dell’indizione del concorso e quelli che si prevede si rendano tali nel triennio successivo, cui sottrarre i posti indicati dall’articolo 4 comma 4 e dall’articolo 25.
Da evidenziare che i vincitori dei concorsi precedenti, di cui si parla nel predetto comma 4, e i candidati delle graduatorie del concorso del 2011 sembrerebbero coincidere, almeno in parte (vedi ad esempio, i vincitori e gli idonei del 2011).
Ricordiamo, infine, che per il primo corso-concorso bandito, ai sensi del nuovo Regolamento, una quota di posti (5%) per l’accesso al corso di formazione dirigenziale (quindi senza passare dalle prove concorsuali) è riservata ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n.58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n.87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 107/2015.
Fonte http://www.orizzontescuola.it/concorso-dirigenti-scolastici-quanti-posti-saranno-banditi/