Un’altro ostacolo, questa volta riguarda gli ITP che chiedevano l’ingresso in GaE? Il ricorso, iscritto al numero di registro generale 7015 del 2017, riguarda un consistente numero di insegnanti che chiedevano l’inserimento in GaE e sembra pure in seconda fascia di istituto. Tale richiesta si fondava sul valore abilitante del titolo di studio, ma in questo caso è stato respinto? Dunque niente GaE e niente seconda fascia per questi ITP o è stata solo respinta la cautelare e quindi vi è ancora speranza? A respingerla tuttavia è stata la Terza Sezione Bis del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, presieduta dal giudice Gabriella De Michele. I ricorrenti invece erano rappresentati – così come leggiamo nella sentenza – dall’avvocato F. Consoli in sostituzione dell’avvocato M. Chiefalo. Non è però chiaro se a proporre il ricorso sia stata una sigla sindacale oppure uno studio legale.
Respinta l’istanza cautelare, niente GaE e iscrizione in seconda fascia?
Tralascianod i nominativi dei ricorrenti, che tuttavia trovate l’elenco sul sito ufficiale della Giustizia Amministrativa, riportiamo invece quanto scritto nella sentenza:
I docenti contro:
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
avverso e per l’annullamento, previa adozione della misura cautelare ex art. 55 c.p.a.:
a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 12.06.2017, prot. n. 400, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, nella parte in cui esclude la possibilità di presentazione della domanda agli insegnanti tecnico-pratici (c.d. I.T.P.) che hanno conseguito il diploma di maturità tecnica di scuola secondaria superiore;
b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, anche interni e non conosciuti;
c) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori l’Avv. F. Consoli in sostituzione dell’Avv. M. Chieffalo.;
Letti i precedenti cautelari della Sezione nn. 4647/2017 e 4739/2017 del 13 settembre 2017;
Considerato che, avuto riguardo all’orientamento della Sezione in materia con specifico riferimento all’inammissibilità del ricorso proposto avverso i successivi decreti ministeriali di aggiornamento della c.d. GAE nel caso in cui i ricorrenti non siano tempestivamente insorti nei confronti del d.m. MIUR n. 235 del 2014 e dei provvedimenti di chiusura della GAE (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, n. 8623/2017), non sussistono o presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Fonte.https://www.informazionescuola.it/itp-tar-stoppa-lingresso-gae-ed-anche-seconda-fascia/