Domanda:Docente titolare presso il nostro istituto chiede congedo biennale retribuito ai sensi dell’art. 42, c. 5, d.lgs.151. La docente è nuora della persona da assistere (che è quindi la sua suocera). Sussiste la condizione di convivenza. Il marito della docente (quindi il figlio della persona da assistere), pur in vita e coniugato, NON è convivente secondo la dichiarazione dello stato di famiglia. La docente ha diritto alla concessione del congedo o questo deve esserle negato sul presupposto della presenza del marito (e quindi figlio della persona da assistere), pur non risultando lui convivente? Ringrazio per l’attenzione e attendo con fiducia una risposta.
Risposta: i soggetti che hanno diritto al congedo ai sensi del nuovo comma 5 bis dell’art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 sono in ordine di priorità:
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 2012 precisa che Poiché l’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non é derogabile. Pertanto, per l’individuazione dei legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far “scattare” la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate nella norma (come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).
La dipendente, a mio avviso, e fino ad un ulteriore chiarimento in merito, pur essendo affine convivente del soggetto da assistere, potrà fruire del congedo solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati nell’ordine di priorità sopra riportato.
Fonte: www.orizzontescuola.it