In attesa di una eventuale nota chiarificatrice del Miur, sui precari oltre i 36 mesi di servizio prova a mettere ordine l’onorevole Simona Flavia Malpezzi.
Infatti, dal proprio profilo Facebook, l’esponente del PD chiarisce le regole alla base delle supplenze oltre i 36 mesi di servizio.
“Il divieto di stipulare contratti a tempo determinato è decorso a partire dal 1° settembre 2016 ed esclusivamente per i posti vacanti e disponibili, scrive Malpezzi su Facebook. Nella legge di bilancio 2017, infatti, è stato chiarito che i contratti a termine, per le supplenze, di docenti e personale Ata, che non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, «sono quelli sottoscritti dal 1° settembre 2016».
Inoltre il conteggio misura esclusivamente i contratti stipulati su posti vacanti e disponibili. Si tratta quindi, ovviamente, delle supplenze stipulate fino al 31 agosto. Il Regolamento delle supplenze (dm 131/2007) indica quali posti coprire con supplenze al 31 agosto e quali con contratto al 30 giugno. I contratti annuali (1 settembre – 31 agosto) sono utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili cioè privi di titolare costituti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti. I contratti fino al 30 giugno sono utilizzati per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti, cioè coperti da titolari in servizio altrove o in aspettativa e sui posti in organico di fatto”.
In definitiva, a chi è rivolto tale limite? “Riguarda unicamente le supplenze annuali su cattedre stabilmente vacanti con scadenza fissata al 31 agosto dell’anno successivo a quello del conferimento dell’incarico (sui posti vacanti vige, peraltro, l’obbligo delle assunzioni di docenti a tempo indeterminato), scrive Malpezzi. Non sono da considerare, pertanto, le supplenze brevi e temporanee. Il conteggio è relativo alle supplenze svolte a partire dall’anno scolastico 2016/2017 e non ci sarà, dunque, alcuna reatroattività della norma”.
Ciò vuol dire, che chi ha già stipulato un contratto fino al 31 agosto 2017, potrà averne soltanto altri 2 uguali, ovvero, la reiterazione del contratto si fermerà il 31 agosto 2019.
Malpezzi infine, ha tenuto a precisare che “la legge non impedisce di esercitare la professione di insegnante oltre i 36 mesi. Superato il limite, infatti, il docente potrà continuare ad insegnare e ad effettuare supplenze, ma non quelle su posto vacante e disponibile”.
Dunque, le parole dell’onorevole Malpezzi toglierebbero dal mezzo qualsiasi dubbio. Tuttavia, sarebbe opportuno, da parte del Ministero, fornire una nota integrativa a quella pubblicata qualche giorno fa, per mettere nero su bianco la questione.