Il decreto ministeriale n. 616 del 10 agosto 2017 disciplina il conseguimento dei 24 CFU necessari, insieme alla laurea, per partecipare al concorso a cattedra 2018, secondo le nuove disposizioni dettate dal D.lgs. n 59/2017, attuativo della legge 107/2015.
I 24 CFU vanno conseguiti nelle discipline antro-psico-pedagogiche e afferiscono ai seguenti ambiti disciplinari:
1. pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione;
2. psicologia;
3. antropologia;
4. metodologie e tecnologie didattiche.
Dei settori scientifico-disciplinari, corrispondenti ai suddetti quattro ambiti e nell’ambito dei quali conseguire i 24 crediti, abbiamo già parlato in “Concorso a cattedra 2018, requisito 24 CFU e settori scientifico-disciplinari di pertinenza”
I percorsi, per conseguire i crediti, sono istituiti dalle Università e dalle Accademie anche in consorzio tra loro.
I crediti da acquisire in forma aggiuntiva (corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale o diploma di I e II livello dell’interessato) o extracurricolare (crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi in seguito ad attività formative svolte presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad un corso di studi) non possono essere conseguiti presso enti esterni alle Università e alle Accademie, nemmeno se convenzionate con le stesse.
I 24 CFU, dunque, possono essere acquisiti, come abbiamo già riferito, tramite i nuovi percorsi che attiveranno le Università e le Accademie. Al termine dei percorsi, Università e Accademie certificano il conseguimento degli obiettivi formativi previsti e indicano gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami e i crediti formati acquisiti.
Nell’ambito dell’acquisizione dei 24 CFU, ossia nei predetti percorsi formativi, possono essere riconosciuti come validi (articolo 3, comma 6) anche i crediti conseguiti tramite Master, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione o “maturati nel corso degli studi universitari, in forma curricolare o aggiuntiva …” .
La dicitura del decreto “maturati nel corso degli studi universitari, in forma curricolare o aggiuntiva …”, considerato che nel comma successivo si parla esplicitamente di “laureati magistrale” e “diplomati di II livello”, sembrerebbe riferirsi ai laureati vecchio ordinamento.
La certificazione dei crediti “maturati”, nei casi suddetti, è effettuata dall’Università o dall’Accademia, che ha attivato il percorso, purché gli stessi siano relativi ai settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto e siano coerenti con gli obiettivi formativi previsti, i contenuti e le attività formative indicati negli allegati A, B e C al decreto, e comunque riconducibili al precorso formativo previsto. Solo il rispetto di tali criteri permette il riconoscimento dei crediti.
Per quanto riguarda i laureati magistrale e i diplomati di II livello, il decreto prevede (articolo 3 comma 7) una sorta di fase transitoria “nelle more dell’attuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1”, ossia dei nuovi percorsi.
I predetti laureati e diplomati potrebbero aver conseguito, nell’ambito del loro percorso formativo, i 24 CFU previsti. In tal caso, l’Università o l’Accademia certifica (tramite una dichiarazione) il conseguimento dei crediti se rispondenti ai criteri di cui sopra.