Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare in caso di pericolo per il feto dovuto a rischi per la sicurezza, una donna puo’ richiedere l’astensione anticipata dal lavoro.
L’iter parte dall’acquisizione da parte del Dirigente Scolastico della comunicazione da parte del RSPP che sussistono rischi per la salute della donna in gravidanza, comunicazione generata dalle conclusioni previste nel documento di valutazione dei rischi per il caso in oggetto.
Il dirigente scolastico deve trasmettere alla DTL i seguenti documenti:
- certificato medico di gravidanza prodotto dalla lavoratrice
- estratto del DVR riferito alle lavoratrici madri
- dichiarazione nella quale precisi i motivi dell’impossibilità allo spostamento di mansione.
L’iter di richiesta di astensione anticipata dal lavoro, in relazione a problemi connessi alla gravidanza, di fatto e’ un procedimento che fa capo all’ASL e non richiede alcun intervento da parte del dirigente scolastico.
Quando il lavoro non determina rischi particolari e la gravidanza prosegue normalmente, la legge prevede un periodo di astensione obbligatoria che inizia due mesi prima del parto e termina tre mesi dopo.
La dipendente interessata può eventualmente richiedere al dirigente scolastico e all’INPS di ridurre ad un mese il periodo d’interdizione obbligatoria prima del parto per estenderlo poi fino a quattro mesi dopo, purché tale scelta non rechi danno a sé o al nascituro.
La richiesta deve essere accompagnata da idonea certificazione che attesti l’assenza di controindicazioni
Fonte:http://www.orizzontescuola.it/guida/iter-lastensione-anticipata-dal-lavoro/