L’ispettore del Miur, Dott. Max Bruschi, sulla sua pagina facebook interviene con un post a chiarire e fare il punto sulle istruzioni operative riguardo le imminenti immissioni in ruolo a chiarire i tanti dubbi che ancora tanti docenti (e spesso anche sindacalisti e funzionari degli uffici scolastici) nutrono circa la possibilità di essere immessi in ruolo da graduatorie distinte nel caso si fosse presenti sia in GAE cheGM. Questo il post dell’ispettore Bruschi:
‘#immissioniinruolo. Riscontro alcune incertezze, eppure, a dire la verità, le istruzioni operative e le norme sono piuttosto chiare. Comunque, provo a fare il punto. Sulla base dell’art. 1, comma 4 quinquies del decreto legge 134/2009, “A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non e’ consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia’ stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso“. Dunque, un docente immesso da GM o da GAE, è depennato dalle GAE, fermo restando che, nella tornata di immissioni in ruolo, può esercitare tutte le opzioni disponibili. Nel caso di immissione da GM, un docente è dunque escluso dalleGAE, ma resta in lizza, sino alla scadenza, in tutte le eventuali altre GM ove si sia collocato. Nel caso diimmissione da GAE, un docente permane nelle GM ove è collocato, ma con una avvertenza: un docente non può accettare il ruolo da GM per lo stesso posto o classe di concorso nella stessa provincia ove è stato immesso in ruolo da GAE.
In questa casistica rientrano anche quei docenti che sono stati immessi in ruolo con “clausola rescissoria” a seguito delle note sospensive. Non sussistono, in presenza di controinteressati (altri aspiranti in GM che si vedrebbero rinviare all’anno successivo il turno di nomina, ad esempio), condizioni giuridiche e operative atte a sorpassare il principio generale (vi è infatti una evidente illogicità nel consentire un’immissione da GM per la stessa classe di concorso e nella stessa provincia, illogicità che è alla base delle istruzioni). La soluzione priva di rischi è scegliere un ambito territoriale di un’altra provincia dellastessa regione. Ve ne sono altre due, che NON mi sento di consigliare, ma solo di esporre, affinché ognuno possa fare le proprie valutazioni. La prima, è di rinunciare al ruolo precedentemente avuto da GAE per poter scegliere l’ambito nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso. La decorrenza delle dimissioni è infatti dal 1° settembre 2017, a un parto con la decorrenza dell’immissione da GM. La seconda, ancora più a rischio, è di sottoporre all’attenzione degli UST l’art.1, comma 109 lettera a) della 107/2015, il quale prevede che “la rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito“. Si tratta di una norma generica ma abbastanza esplicita (e per di più recente), che riguarda esplicitamente le GM, anche se mancano le coordinate applicative. Può la necessità di attendere un giudicato essere valutata dagli UST come “valida e motivata giustificazione” per non procedere alla cancellazione dalla GM del soggetto, ma per “accantonare il posto” o comunque per “saltare il soggetto” senza cancellarlo? Il consiglio, in questi due casi, è comunque quello di interpellare (con CIVILTA’) l’amministrazione responsabile della procedura, eventualmente chiedendo di rivolgersi all’amministrazione centrale. Ci si muove, come ben sa chi in queste ore sta decidendo sul proprio futuro professionale, su un terreno scivoloso, rivoluzionato dalla tipologia di sospensiva concessa dalla magistratura che ha optato per l’inserimento “con tutti i diritti economici e giuridici” sia pure a fronte della mancanza del merito. Vale la pena dunque usare calma e cautela, fermo restando che l’unica soluzione senza scogli è la prima (la scelta di un ambito territoriale di altra provincia).’