Il docente assunto a tempo indeterminato che non ha potuto fruire delle ferie spettanti nell’anno di riferimento, perché in congedo di maternità o in malattia, quando può fruire delle ferie?
L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007, recita: ”In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
Quel “periodo di attività didattica” è stato sostituito con “periodo di sospensione delle lezioni” per tutti i docenti, anche per gli assunti a tempo indeterminato, dall’art 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013).
Il docente fruirà quindi delle ferie non godute nell’anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità all’interno di un periodo di sospensione delle lezioni (vacanze di Pasqua e Natale ecc.).
È possibile rimandare le ferie non godute per più anni scolastici?
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore (artt. 36 Cost. e 2109 cc.).
Pertanto, qualora le ferie siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (es. grave patologia), potranno essere fruite dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato.
Fontehttp://www.orizzontescuola.it/ferie-cumulabili-rimandabili/