L’ordine delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico viene stabilito nell’Allegato 1 del CCNI sulla Mobilità annuale 2017/18, dove viene indicata una precisa sequenza operativa con le diverse operazioni, distinte in base alla tipologia di posto, alla titolarità dei docenti e alla tipologia di movimento.
Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Questo ha come obiettivo prioritario quello di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione, effettuando, quindi, preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede. Per massimizzare i posti disponibili, come chiarisce l’art.9 comma 1 del CCNI, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che libereranno posti per le fasi successive.
Nel caso di utilizzazione o assegnazione provvisoria interprovinciale l’Ufficio territorialmente competente che dispone il movimento interprovinciale è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ufficio territorialmente competente di provenienza degli interessati.
Le operazioni di mobilità annuale per il prossimo anno, sia le utilizzazioni che le assegnazioni provvisorie, in base al comma 5 dello stesso art.9, con l’auspicio che quanto previsto si realizzi, devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto 2017 e dovranno essere disposte secondo l’ordine previsto nella sequenza operativa indicata nel succitato Allegato 1.
Nell’Allegato i movimenti vengono raggruppati in sei distinti gruppi che, nell’ordine, sono i seguenti:
1- Operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno (dalla n. 1 alla n.8)
2 – Operazioni su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia (ivi compresi i docenti trasferiti su ambito) (dalla n. 9 alla n.16)
3 – Operazioni su posto comune (dalla n. 17 alla n.26)
4 – Operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia (ivi compresi i docenti trasferiti su ambito) (dalla n. 27 alla n.33)
5 – Operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia (dalla n. 34 alla n.37)
6 – Operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia (dalla n. 38 alla n.40)
All’interno di ogni gruppo e in base alle disponibilità, vengono soddisfatti prima i docenti che usufruiscono delle precedenze previste nell’art.8 del CCNI, nell’ordine di priorità così come risultano inserite dal punto I) al punto V) per le utilizzazioni e fino al punto VII) per le assegnazioni provvisorie, con la precisazione che la precedenza indicata al punto IV) lettera m), riguardante le lavoratrici madri e i lavoratori padri con figli di età superiore a 6 anni e inferiore a 12 anni, è valida esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.
Per ogni gruppo della sequenza operativa le operazioni di assegnazione provvisoria risultano sempre successive alle operazioni di utilizzazione.
I movimenti così raggruppati comprendono complessivamente 40 operazioni distinte.
L’ultima operazione, collocata nella posizione 40, riguarda l’utilizzazione d’ufficio dei docenti che rientrano nelle condizioni previste nell’art.2 comma 4 del CCNI e che non è stato possibile soddisfare nelle preferenze espresse, in sintonia con quanto prevede il succitato articolo:
“ Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96 lettera b dell’art.1 della legge 107/15 che non abbia ottenuto una scuola o un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui all’art.2 comma 3 del CCNI dell’11 aprile 2017 e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio, per il solo anno scolastico 2017/18, ad una scuola, al termine delle operazioni previste dal presente CCNI anche in soprannumero”
Fonte: http://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-provvisorie-utilizzazioni-sostegno-posto-comune-lordine-dei-movimenti/