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Mobilità, utilizzazioni 2017: quali i requisiti richiesti per presentare domanda?

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master e perfezionamenti biennaliLa possibilità di presentare domanda di utilizzazione per il prossimo anno scolastico non riguarda tutti i docenti, ma soltanto coloro che si trovano in una delle condizioni stabilite nell’art.2 del CCNI sulla mobilità annuale 2017, firmato in data 21 giugno.

Sono diverse le categorie di docenti che possono presentare domanda di utilizzazione, così come vengono indicate nel comma 1 dell’articolo citato e distinte dalla lettera a) alla lettera m).

In base alla normativa citata, valida per il prossimo anno scolastico, i potenziali destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

Corsi di Perfezionamento 2017-2018a) i docenti in soprannumero su ambito;

b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità.

Per l’anno scolastico 2017/18 potranno, quindi, presentare domanda di utilizzazione i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata per l’anno scolastico 2009/10 e successivi, poiché risultano ancora nell’ottennio.

Dopo aver espresso come prima preferenza la scuola di precedente titolarità, i docenti interessati possono, in subordine, indicare le scuole dell’ambito sub-comunale che comprende la scuola di ex-titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità oppure, qualora non esistano posti richiedibili in tale comune, le scuole del comune viciniore, anche di diverso ambito, nel rispetto delle relative tabelle pubblicate dall’Ufficio scolastico università telematica ecampusterritoriale. Ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni possono essere indicate solo dopo quelle riguardanti l’ambito sub-comunale o il comune di ex-titolarità

c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art.7 del CCNI 11/04/2017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda.

Si tratta di quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza. Prima delle operazioni di mobilità,come chiarisce il succitato art. 7 del contratto sui trasferimenti e passaggi 2017/18, tale personale docente è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori ruolo oppure per una classe di concorso di cui possieda l’abilitazione nello stesso limite stabilito dalla normativa relativamente alla mobilità professionale, cioè nel limite del dieci per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Nel caso di attribuzione della sede d’ufficio, il personale in questione ha facoltà di presentare domanda di utilizzazione

Rientrano in questa categoria anche i docenti che sono stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità.

Sono compresi, inoltre, anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art.35 della Legge n.289/2002:

Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e’ sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione e’ competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità’ scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge”

Questi docenti potranno chiedere utilizzazione se non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio o se sono stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda

d) i docenti che, ai sensi del DM n.331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità

e) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e nel rispetto di quanto stabilisce l’art.9 comma 2 del CCNI sulla mobilità annuale 2017/18. Nell’articolo citato si dispone che “le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato”

f) i docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione.

Come chiarisce l’art.9 comma 2, precedentemente citato, “le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curricolare non perdenti posto, solo se forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto”

Rientrano nella lettera f) anche i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.

Nello stesso modo, i docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali) previsti nel DPR n.263/2012

g) i docenti che hanno superato o stanno frequentando corsi di ricionversione professionale o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno

h) i docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale

i) gli insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell’art.14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno.

Si riporta per maggiore chiarezza il testo del comma citato:

Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:

a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a disposizione”

l) gli insegnanti di regione cattolica immessi in ruolo ai sensi della Legge n.186/2003

m) i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.

Fonte:http://www.orizzontescuola.it/mobilita-utilizzazioni-2017-quali-requisiti-richiesti-presentare-domanda/

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