I requisiti necessari per poter chiedere assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, per il prossimo anno scolastico, sono indicati nell’art.7 comma 1 del CCNI 2017/18, dove risultano distinti con le lettere dalla a) alla d):
a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni idi cui ai punti a) e b)
In relazione al requisito indicato nella lettera d) possiamo notare due importanti novità rispetto allo scorso anno, delle quali una necessiterebbe di chiarimenti.
Si richiede infatti la convivenza con il genitore che lo scorso anno non era richiesta e si prevede la possibilità di chiedere ricongiungimento al genitore soltanto se il docente non è coniugato e non ha figli.
Per il prossimo anno, quindi, il ricongiungimento al coniuge o ai figli è ritenuto prioritario a differenza dello scorso anno in quanto i requisiti indicati erano tutti nello stesso piano e il docente poteva scegliere liberamente a quale familiare ricongiungersi.
Il chiarimento che riteniamo auspicabile da parte del MIUR riguarda la convivenza con il genitore, se è realmente richiesta e nel caso affermativo quale deve essere la sua decorrenza temporale. Se, infatti, per il convivente indicato nel punto b) si specifica la necessità che la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, questo dettaglio manca nel requisito relativo al ricongiungimento al genitore convivente, riportato nel punto d).
E’ chiaro che la residenza del familiare, che sia coniuge, figlio o genitore, nel comune dove si chiede AP deve risultare anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, la stessa chiarezza non c’è per quanto riguarda la convivenza con il genitore che non sappiamo se, a livello temporale, dovrà seguire la stessa regola.
Rimane, quindi, un grosso dubbio che dovrà essere necessariamente chiarito prima della presentazione delle relative istanze di assegnazione provvisoria.
Accanto ai dubbi che sorgono analizzando alcune parti del contratto, vi sono delle vere e proprie certezze in relazione ai divieti esplicitamente indicati nel CCNI, riguardanti le assegnazioni provvisorie.
I docenti in possesso dei requisiti indicati, nel rispetto delle priorità stabilite, potranno quindi chiedere assegnazione provvisoria, ma dovranno rispettare comunque specifici e precisi divieti indicati nello stesso art.7 succitato.
Si tratta di quattro divieti che riteniamo utile indicare schematicamente così come sono stabiliti nel contratto:
1 – Non può essere richiesta assegnazione provvisoria all’interno del comune di titolarità
2 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’anno scolastico 2017/18
3 – Non può essere richiesta assegnazione provvisoria per più province
4 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2017/18
5 – Non sono consentite assegnazioni provvisorie per chi ha ottenuto trasferimento nella provincia di ricongiungimento, tranne per chi ha ottenuto il trasferimento con precedenza art. 13 ma non ha ottenuto il comune di assistenza, o nei casi previsti dall’art. 13. Per maggiori info
Assegnazioni provvisorie 2017/18. Firmato il Contratto (ecco il testo da scaricare): niente vincolo triennale e movimenti su scuola. Scheda Uil