L’ARAN risponde con un suo orientamento al seguente quesito, formulato per il settore della Ricerca, ma applicabile anche alla scuola:
Il diritto ai 15 giorni di permesso per matrimonio spetta anche al lavoratore che contrae un nuovo matrimonio?
“L’art. 8, comma 2, del CCNL 21/02/2002 si limita a stabilire che spettano quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, fruibile entro i dieci giorni successivi alla celebrazione dell’evento. Sulla questione, anche in base a giurisprudenza consolidata, (TAR del Lazio- sentenze del 21.3.1991 n.382, del 15.1.1991 n.11 e 20.11.95 n. 1760) si deve ritenere che il beneficio compete quando il precedente matrimonio è venuto meno a tutti gli effetti civili ed il dipendente contrae un nuovo matrimonio. Per la fruizione del beneficio il matrimonio deve avere, comunque, validità civile.”
Come è noto nel CCNL scuola per il personale a tempo indeterminato l’articolo di riferimento è il 15 comma 3 il quale prevede il diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso . Per il personale a tempo determinato l’articolo di riferimento è il 19 comma 12 il quale afferma che “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”.
Fonte: www.orizzontescuola.it