Nel pomeriggio del 21 giugno 2017 è stata sottoscritta al MIUR il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2017/2018.
Come avevamo detto in anteprima questa mattina non ci sarà il blocco triennale per neo assunti sulle assegnazioni provvisorie, inoltre sono state aumentate le tutele per le lavoratrici madri e per i genitori beneficiari delle precedenze legge 104/92 per l’assistenza ai figli.
Le assegnazioni provvisorie per il 2017/2018 saranno fatte su scuola e non su ambito territoriale. Per le assegnazioni interprovinciali si potrà scegliere una sola provincia esprimendo 20 preferenze per infanzia e primaria e 15 per la scuola secondaria di I e II grado.
L’assegnazione provvisoria provinciale può essere richiesta per alcune motivazioni particolari, come il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario, il ricongiungmento al coniuge o alla parte di unione civile o al convivente, purché la stabilità di convivenza sia anagraficamente certificata, grave esigenza di salutecomprovata da idonea certificazione sanitaria , ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano il ricongiungimento ai figli o al coniuge.
Nel caso dell’assegnazione interprovinciale, per cui si può richiedere solo una provincia, le motivazioni sono prevalentmente due. La prima quella dei docenti che hanno richiesto mobilità per l’anno scolastico 2017/2018 e non sono stati soddisfatti, oppure se ricorrono le motivazioni suddetti per l’assegnazione provinciale ed elencati nel comma 1 dell’art.7 dell’ipotesi di CCNI Utilizzazioni del 21 giugno 2017.
Fonte: www.latecnicadellascuola.it