Terminata, con la firma delle parti, la trattativa al Miur per il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017/18.
I docenti assunti lontano dalle loro province di residenza, in seguito al piano straordinario di assunzione e alla mobilità straordinaria dello scorso anno scolastico, possono stare tranquilli.
Non ci sarà, infatti, alcun vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione, per cui l’assegnazione potrà essere richiesta, posto che ne ricorrano le condizioni, da tutti i docenti.
Le assegnazioni, inoltre, avverranno su scuola e non su ambito.
Le operazioni di assegnazione e utilizzazione dovranno concludersi entro il 31 agosto.
Riportiamo di seguito un’interessante scheda della Uil Scuola, che illustra le principali novità del contratto.
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SCHEDA UIL
- SCADENZA DELLE DOMANDE
Le scadenze non sono state ancora stabilite. Verranno fissate dopo la registrazione del contratto integrativo.
È possibile richiedere assegnazione provvisoria per uno dei seguenti motivi:
- a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- d) ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) o b).
Può essere inoltre richiesta dal docente che ha ottenuto trasferimento nella stessa provincia di titolarità ma per un comune diverso da quello in cui ha la precedenza prevista dall’art.13 del CCNI dell’ 11 aprile 2017.
– L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado.
– L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.
- ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA
Eliminato il blocco triennale per chi richiede assegnazione provvisoria per altra provincia.
L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:
– il docente ha presentato domanda di mobilità e non l’ha ottenuta o non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento.
– Il docente ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI dell’11 aprile 2017.
L’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati.
- NUMERO PROVINCE E SCUOLE ESPRIMIBILI
– È possibile richiedere una sola provincia.
– Si possono indicare fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
- PRECEDENZE
Confermate tutte le tipologie di precedenza già presenti lo scorso anno.
La novità riguarda la precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni:
– quest’ultima, precede l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave;
– in caso di adozioni e di affidi, i sei e i dodici anni del figlio si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e non all’età anagrafica.
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Fonte: www.orizzontescuola.it