Sono tanti i docenti preoccupati per le chiusure mostrate dal Miur ai sindacati riguardo l’approvazione definitiva del prossimo contratto della cosiddetta “mobilità annuale” che regola i trasferimenti temporanei come le assegnazioni provvisorie e utilizzazioni. Il ministro Fedeli, mantenendo il punto su quanto aveva già espresso in risposta ad una interrogazione parlamentare del M5S, ha ribadito la volontà di non ammettere dal 2017/18 nuove deroghe al vincolo triennale di permanenza nella provincia per le assegnazioni provvisorie, come per altro previsto dal Testo unico della scuola 297/94 come invece era stato già fatto per il 2016/2017, al fine di assicurare la continuità didattica.
Nell’incontro tenuto il 13 giugno al Miur per il confronto con i sindacati sul CCNI relativo alle utilizzazionie assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/2018 è stata infatti ribadita la proposta dell’Amministrazione, nella
quale avrebbero titolo a produrre domanda diassegnazione provvisoria solo coloro che non siano stati soddisfatti dalla domanda di trasferimento per una qualsiasi delle preferenze espresse o coloro che non abbiano prodotto domanda di mobilità. Ad essere fuori dal vincolo triennale sarebbero solo i beneficiari delle precedenze previste dall’art. 8 (Precedenze nelle operazioni di utilizzazioni e di assegnazione provvisoria) che potrebbero produrre domanda di assegnazione provvisoria ogni in deroga da qualsiasi vincolo come già previsto dal T.U. dlgs 297/94.
La posizione di tutte le OO.SS. presenti è stata di forte dissenso nei confronti della proposta del Miur che ha fatto presente di non avere deleghe di apertura nei confronti delle richieste di eliminare il vincolo triennale anche quest’anno come già avvenne lo scorso anno. La questione gravita tutta attorno all‘articolo 7 del CCNI che PSN è in grado di mostrare in anteprima nella versione in bozza ancora in discussione e che contiene le ipotizzate restrizioni per chi non godesse delle precedenze di cui all’art. 8. Sul tema ci si è riservati di aggiornare l’incontro a data da definire per verificare la possibilità di una apertura politica del governo.
Sarà dunque molto minore il numero di assegnazioni provvisorie dal prossimo anno scolastico2017/18: potranno essere richieste solo da alcune categorie di docenti; restano così in vigore solo ledisposizioni ordinarie in materia di assegnazione provvisorie ed è venuto meno il regime transitorioche valeva solo per l’anno scolastico 2016/17.
Ma cosa significa esattamente assegnazione provvisoria ? Come e su quali posti si ottiene ?
Va detto subito che mobilità e assegnazione provvisoria sono due tipologie di movimenti diversi, sono indipendenti l’uno dall’altro e i requisiti per poter accedere sono differenti.
Sia assegnazione che mobilità possono essere provinciali e interprovinciali, ma, in regime ordinario, in assenza di deroghe, sono soggetti al vincolo triennale di permanenza della provincia. Vincolo che però non è obbligatorio per determinate categorie di docenti.
Se sarà confermato questo orientamento i docenti assunti col piano di assunzioni straordinario nel2015/2016, quindi ancora nel vincolo triennale, potranno fare domanda di assegnazione interprovinciale, solo se in possesso di requisiti più stringenti che saranno indicati nel nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e che nella bozza che abbiamo letto in redazione rappresentano le precedenze indicate nella tabella qui elaborata.
Chiariamo meglio il concetto di assegnazione provvisoria e i requisiti per richiederla.
– L’assegnazione provvisoria è uno spostamento annuale, cioè vale solo per l’anno in cui è stato ottenuto, mentre si mantiene la titolarità sulla sede o sull’ambito ottenuto come risultato dei trasferimenti.
Si può richiedere sull’organico di fatto (OF), oltre che su tutti i posti residui dalle operazioni di mobilità e la domanda si fa intorno al mese di luglio, ma probabilmente quest’anno, per alcuni ordini di scuola, slitterà ancora.
Va osservato che le assegnazioni provvisorie (come la mobilità) sono operazioni invarianti rispetto al totale dei posti disponibili nel senso che a livello nazionale non cambia il numero di incarichi di supplenza da conferire per i docenti precari. Cambia però profondamente la distribuzione territoriale dei posti visto che le assegnazioni avvengono principalmente su posti al sud lasciando scoperte cattedre al nord disponibili per supplenze e che qui potrebbero essere coperte solo con messe a disposizione visto le graduatorie esaurite in gran parte sia da GAE che da GI.
Si può chiedere assegnazione anche se non si è ancora svolto o superato l’anno di prova. Quello che non si può chiedere senza anno di prova è l’assegnazione su una classe di concorso di altro ordine di scuola.
Non tutti i docenti possono chiedere l’assegnazione provvisoria. Per chiedere l’assegnazione, infatti, bisogna avere dei particolari requisiti.
Il contratto sulle assegnazioni non è stato ancora definitivamente siglato ma in regime ordinario l’assegnazione è sempre stata disciplinata dall’art 7 e seguenti del CCN per assegnazioni e utilizzazioni, secondo il quale l’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta per una sola provincia, diversa da quella di titolarità, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento ai genitori
Tali requisiti devono essere posseduti dal docente anche se ha già superato il vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione, o nel caso dovesse essere confermata la caduta del vincolo per le prossime operazioni.
Ricordiamo che anche nel caso in cui non venga derogato il vincolo di permanenza triennale nella provincia assegnata in fase di mobilità, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale i docenti che beneficiano di una delle seguenti precedenze:
- Personale con gravi motivi di salute
- Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative
- Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92;
- Genitori di figli con età inferiore ai 6 anni;
- Genitori di figli con età compresa tra 6 e i 12 anni;
- Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
- Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
- fonte https://www.professionistiscuola.it/mobilita/2807-assegnazioni-provvisorie-2017-18-miur-deciso-a-mantenere-blocco-quali-requisiti-per-deroga-al-vincolo-triennale-su-interprovinciale.html