L’anno di prova e formazione dei docenti neo assunti e non volge ormai al termine e, quanto prima, si procederà alla valutazione degli stessi per la conferma in ruolo.
La valutazione finale del docente in anno di prova, com’è noto, è di competenza del dirigente scolastico che deve tenere in considerazione il parere espresso dal Comitato di Valutazione. Detto parere è obbligatorio ma non vincolante in quanto il dirigente può discostarsene con atto motivato, come leggiamo all’articolo 13 comma 4 del suddetto decreto.
Gli adempimenti del dirigente scolastico, in sede di valutazione finale dei predetti docenti, sono i seguenti:
– presentazione al Comitato di valutazione di una relazione per ogni docente, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle attività di tutoring, della visita didattica effettuata e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all’espressione del parere;
– valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta, tenendo conto dei criteri illustrati nell’art. 4, della documentazione di cui all’art. 5 del citato D.M. 850 e del parere del Comitato;
– emissione motivato provvedimento di conferma in ruolo, in caso di giudizio favorevole;
– emissione motivato provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova, in caso di giudizio sfavorevole.
Ricordiamo che il periodo di formazione e prova può essere ripetuto una sola volta. Sottolineaiamo al riguardo che la disposizione secondo cui l’anno di prova può essere rieptuto una sola volta riguarda soltanto i docenti valutati negatovamente e non quelli che hanno rinviato il predetto periodo in quanto non hanno ragggiunto i requisiti relativi al servizio (180 gg di servizio, di cui 120 di attività didattica) o non hanno svolto le attività previste.
Fonte: www.orizzontescuola.it