Il congedo per maternità è un periodo obbligatorio di astensione dal lavoro della lavoratrice per un periodo di 5 mesi, durante il quale il datore di lavoro ha il divieto di adibire al lavoro le donne. Circa la sua disciplina e la possibilità di interromperlo ci scrive una docente precaria attualmente in congedo per maternità sin dal mese attuale di maggio. La nascita del figlio è prevista per giugno, in corrispondenza cioè della cessazione del contratto a termine con la scuola dove presta servizio fino al 30 giugno. Chiede se può interrompere la maternità già dal prossimo mese per usufruire poi dei tre mesi residui a settembre, in tempo utile cioè per le nuove convocazioni.
Congedo non frazionabile
Il congedo obbligatorio per maternità, disciplinato dagli artt. 16 e seguenti del dlgs n. 151/2001, a differenza del congedo parentale, non è frazionabile. L’ARAN in proposito specifica che «il congedo per maternità si configura come un diritto indisponibile e la lavoratrice non può in alcun modo rinunciarvi, né può fruirne secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge». Il congedo in questione non può quindi essere interrotto, salvo che nel caso di interruzione di gravidanza o di morte prematura del nato.
Eccezione
Esiste solo una situazione per la quale è possibile prolungare il congedo per maternità. Sul punto c’è una circolare dell’Inps circa il parto prematuro (692016). Se il parto si dovesse verificare prima cioè dei due mesi antecedenti la data presunta, la madre potrà avere il congedo per
– tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e la data di inizio del congedo (due mesi antecedenti la data presunta del parto)
– più i cinque mesi previsti per le gravidanze con decorso normale.
Alla luce della situazione contingente pertanto, l’interessata potrà esclusivamente fare domanda di disoccupazione all’Inps che provvederà a pagare i mesi estivi fino a settembre. Successivamente potrà solo valutare la possibilità di chiedere una aspettativa.
Fonte: scuolainforma.it –