Fonte: orizzontescuola.it – Chiariamo, attraverso alcune FAQ, i dubbi più diffusi che riguardano la compilazione della sezione “Precedenze” della domanda di trasferimento – istanze online per tutti gli ordini di scuola.
D. Sono un docente che ha perso il posto nel 2011 e ha richiesto negli anni successivi il rientro nella scuola di ex titolarità. Quest’anno posso continuare a richiedere il rientro in detta scuola?
R. Sì.
È ancora previsto il rientro sia nella scuola che nel comune di ex titolarità per otto anni successivi al trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata.
Bisogna riportare nella apposita casella del modulo-domanda (n. 23 scuola primaria e n. 18 gli altri ordini di scuola) la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto (o il comune) da cui si è stati trasferiti quale soprannumerari. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio.
Dopodiché bisogna inserire come prima preferenza la scuola di ex titolarità o l’ambito corrispondente al comune di rientro o a parte di esso prima di preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti della provincia.
Tra gli allegati è obbligatoria la “dichiarazione di servizio continuativo” nella quale si fa esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.
D. Ho riconosciuta una disabilità personale ai sensi dell’art 3 comma 1 della legge 104/92. Posso fruire della precedenza?
R. Ai sensi del punto III dell’art. 13 del CCNI 2017/18 è riconosciuta una precedenza per il personale che abbia una disabilità, anche non grave, e che abbia anche una invalidità superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (ovvero l’art 21 della legge 104/92).
Il riconoscimento dell’handicap e quello dell’invalidità civile sono da considerarsi situazioni diverse, distinte tra loro (l’accertamento del grado di invalidità civile è di competenza solo delle Commissioni Mediche che trattano istanze di riconoscimento dell’invalidità civile ai sensi della legge n. 295/90 e non delle Commissioni che trattano solo istanze per il riconoscimento della legge n. 104/92).
D. Assisto mio zio disabile grave. Posso fruire della precedenza?
R. No.
È consentita una precedenza al solo docente che assiste il proprio figlio o il coniuge o il genitore disabili gravi con esclusione di altri parenti la cui assistenza con precedenza è consentita nelle sole assegnazioni provvisorie.
L’unica situazione che consente di avere la precedenza per assistenza ad altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati è essere tutore legale figura assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente.
D. Quali precedenze sono valide anche nei trasferimenti interprovinciali?
R. Sono valide nei trasferimenti interprovinciali tutte le precedenze indicate nell’art 13, con esclusione della precedenza n. II e V (rientro nell’ottennio dei perdenti posto) e per la n. IV con riferimento alla sola assistenza al genitore disabile la cui precedenza è valida unicamente nei trasferimenti provinciali.
D. Per la precedenza per assistenza al figlio, al coniuge o genitore i certificati di handicap devono avere il carattere di handicap “permanente”?
R. Sì, per assistenza al coniuge e al genitore; mentre per l’assistenza al figlio disabile il certificato può essere anche “rivedibile”. Resta inteso che comunque in tutti i casi si deve trattare di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 (o sindrome di Down).
D. Posso fruire della precedenza per assistenza a mia sorella disabile grave?
R. È riconosciuta l’assistenza al fratello o alla sorella disabile grave ed equiparata all’assistenza al figlio disabile solo a precise condizioni:
- Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) deve comprovare la convivenza con quest’ultima;
- Si può fruire della precedenza solo in quanto i genitori sono entrambi scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l’interessato deve in questo caso anche comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
D. A quali condizioni il figlio referente unico può assistere il genitore con handicap grave e fruire della precedenza in ambito provinciale?
R. Devono coesistere le seguenti condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.
Pertanto, è utile precisare che nel caso il coniuge del disabile (ovvero l’altro genitore) sia presente bisogna che indichi le ragioni per cui non possa prestare assistenza al disabile (ovvero al proprio coniuge).
Le stesse dichiarazioni devono essere presentate da eventuali altri fratelli o sorelle (altri figli del disabile), se presenti.
D. Ci sono dei casi in cui le autodichiarazioni degli altri figli non sono necessarie?
R. Sì.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).