Fonte:professionistiscuola.it Dopo avervi annunciato i termini per le operazioni di mobilità, vi spieghiamo passo passo le procedure da seguire per la presentazione della domanda e la relativa modulistica (in allegato).
DESTINATARI
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze per scuole e/o ambiti della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio nella provincia con punti zero.
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva su ambito sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari perdenti posto in provincia, prima delle operazioni della mobilità professionale all’interno della provinciae dellamobilità territoriale tra provincie diverse. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima titolarità disponibile su ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà tra ambiti, a partire dalla prima preferenza valida espressa. I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda i predetti docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio e si considera come partenza il primo ambito della provincia di titolarità.
3. I docenti immessiin ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 16/17 un ambito territoriale di titolarità partecipano alle operazioni tra province diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all’OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti zero a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.
MOBILITA’ TERRITORIALE
1. La mobilità per l’ a.s. 2017/18 si svolge per scuole e/o per ambiti territoriali
2. Nel corso del movimento il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l’incarico triennale viene considerato indisponibile analogamente ai titolari su scuola sino a quando, eventualmente, il docente non ottenga, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito attraverso la mobilità.
3. In attesa del coordinamento normativo previsto dall’art 1 comma 180 della legge 107/15 e in applicazione dell’art 1 comma 1, per l’anno scolastico 2017/18 il vincolo di cui all’art. l’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 non viene applicato.
4. I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun grado di istruzione, nell’apposita O.M.
5. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto.
6. Salvo quanto previsto per i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.
7. In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: ’al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa’, per l’anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13.
8. Il personale titolare nei comuni che hanno modificato nell’ultimo triennio la propria collocazione provinciale partecipano a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità o a quella per la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso i docenti partecipano alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a cura dell’ufficio scolastico competente
9. Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
MOBILITA’ PROFESSIONALE
1.Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra.
2. Il personale che ottiene la mobilità professionale acquisisce la titolarità secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
può chiedere il passaggio:
nel ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso dell’abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:
a) il personale insegnante delle scuole primarie;
b) il personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale diplomato;
c) il personale educativo nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1) all’insegnamento nelle scuole primarie:
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo nel ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso dell’abilitazione (2):
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di secondo grado;
b) il personale educativo nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado, purché in possesso dell’abilitazione (2):
a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;
b) il personale educativo;
c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;
nel ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, su posto di sostegno:
a) il personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
4. Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
detto personale deve essere in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali magistrali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).
5. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:
a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti di scuola primaria;
c) personale educativo;
d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni (2 bis).
6.Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) per la provincia e anche per più provincie secondo quanto previsto dal successivo articolo 6. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.
7.Il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della specifica abilitazione.
8.Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:
– dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione (2) salvo quanto previsto dai successivi commi 9 e 10
– dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di accesso di cui al DPR 19/2016 di riordino delle classi di concorso e successive modifiche e integrazioni tabella B (2bis)
9. Sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali disponibili per la mobilità professionale sia di cattedra che di ruolo di cui al successivo art 8 comma 12, la mobilità professionale avviene secondo le seguenti priorità:
a. il personale che ha insegnato per almeno dieci anni continuativi (3) nella specifica disciplina nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (4) ha la precedenza su tutti gli aspiranti ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio. In questo caso valgono, ai fini della graduazione di detto personale, i titoli previsti dalle tabelle di cui all’allegato 2 – mobilità professionale,
b. successivamente ha diritto alla precedenza, ai fini del passaggio nella sola sede di attuale servizio, il personale che ha insegnato, nella specifica disciplina e nella medesima sede dei licei musicali istituti a partire dall’ a.s. 2010/11(4), graduato in base al numero degli anni di effettivo servizio e, in caso di uguale numero di anni, secondo le tabelle di cui all’allegato 2 – mobilità professionale.
Ciascun ufficio scolastico territoriale provvederà autonomamente a definire le rispettive graduatorie provinciali per ciascuna classe di concorso. Tali graduatorie, anche in caso di concorrenza di più aspiranti, saranno utilizzate ai fini dell’individuazione degli aventi titolo da confermare nella sede di servizio.
10. il restante personale aspirante al passaggio di cattedra o di ruolo viene successivamente graduato ai fini del passaggio sulla base degli anni di effettivo servizio nei licei musicali (3) e, in caso di concorrenza, in base ai titoli previsti dalle tabelle di cui all’ allegato 2. Può essere richiesto il passaggio verso i posti di un solo liceo musicale, anche di diversa provincia
11. Il personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10 può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo.
12. Per i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, il passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della configurazione delle classi di concorso, nell’ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado per qualunque classe di concorso purché l’aspirante sia in possesso della specifica abilitazione. Nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, può essere richiesto il passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto previsto al precedente comma 8.
13. I docenti titolari provenienti da classi di concorso soppresse possono chiedere il passaggio di cattedra e/o di ruolo compresi i docenti delle classi C999 e C555 nella stessa provincia ad esclusione dei docenti di cui all’art 2 comma 3.
14. I docenti titolari in provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso – diversa da quella di titolarità – per la quale sono forniti dell’abilitazione possono chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo nella stessa provincia ad esclusione dei docenti di cui all’art 2 comma 3.
MOBILITÁ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE TRANSITATO NEI RUOLI STATALI
1. Il personale docente transitato nei ruoli statali dai relativi ruoli comunali e provinciali ai sensi delle apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dall’anno scolastico 2017/18, secondo le regole definite nel presente contratto integrativo sulla mobilità e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità didattica, si valuta solo quello prestato in qualità di docente e nelle modalità previste dalle citate tabelle. Anche per l’individuazione dei perdenti posto si applicano le regole previste dal presente CCNI sulla mobilità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (art.3)
1.Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.
A tal fine, nell’apposita sezione del sito mobilità saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria.
- Il personale educativo e i docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezionemobilità del sito. Tali domande vanno inviate all’Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provvederà alla valutazione delle medesime. In caso di presentazione di più domande in relazione al comma 10 dell’art 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi del comma 9.
2.Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. L’Ufficio territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto. Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.
3.Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal C.C.N.I. deve presentaredomanda cartacea all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande a SIDI per il proprio ruolo ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
4.Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ufficio territoriale competente per la provincia di Torino che provvederà all’acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all’art 2.
5.Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:
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generalità dell’interessato (1);
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la scuola o l’ambito di titolarità ed eventualmente la scuola presso la quale il richiedente presta servizio per incarico triennale nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3).
- Le domande del personale ATA devono contenere le seguente indicazioni: generalità dell’interessato (1);
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la scuola o il comune di titolarità.
-
Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.
-
I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell’art 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità
6) i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell’apposita sezione mobilità.
scuola secondaria di I grado
– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 15 giugno 2017
– pubblicazione dei movimenti 4 luglio 2017
scuola secondaria di II grado
-termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 3 luglio 2017
– pubblicazione dei movimenti 20 luglio 2017
mobilità professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali
-termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili 18 maggio 2017
– pubblicazione dei movimenti 7 giugno movimenti ai sensi del comma 9 dell’art 4 del CCNI – 12 giugno 2017 movimenti ai sensi del comma 10 dell’art 4 del CCNI
7.I docenti che effettueranno la mobilità utilizzeranno, in caso di presentazione della domanda in formato cartaceo, gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione mobilità
8.Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei moduli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione Mobilità
9.I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo
10.In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all’art. 2.
11.Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
– il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
– i docenti che concludono i corsi di sostegno
Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a cinque giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M.
12.Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione mobilità
13. Relativamente al personale ATA, le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale
14. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza
15. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo domanda
16. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art. 4
17.Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, all’ambito territoriale corrispondente alla medesima
DOCUMENTAZIONE (art.4)
1.Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l’apposito modulo presente nella sezione Istanze on line e reperibile nel sito Miur nell’apposita sezione mobilità. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle domande
2.Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell’apposita sezione mobilità.
Il diritto all’attribuzione del punteggio “una tantum” di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione istanze on line o nel nell’apposita sezione del sito MIUR, modello nella quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella note del C.C.N.I.
La valutazione delle esigenze di famiglia (1) e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI.
CERTIFICAZIONI MEDICHE
3.In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:
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lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all’art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall’articolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’A.S.L. da cui è assistito l’interessato. L’accertamento provvisorio di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all’art. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;
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la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall’art. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell’accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
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ai sensi dell’art. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all’art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
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per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo;
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tenuto conto che le certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
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per le persone disabili maggiorenni di cui all’art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
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per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge (2) e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
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per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
4. In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell’assistenza con carattere di unicità si precisa quanto segue:
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il coniuge (2), il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, dovranno documentare i seguenti “status e condizioni” secondo le modalità appresso indicate:
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il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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l’attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dall’art. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
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la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. l’assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
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la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
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il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione (3).
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per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
5. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 si precisa quanto che per fruire della precedenza prevista al coniuge (2) convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge (2) trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
6. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (2), ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale lo stesso dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda (5).
7.Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.
8.Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (3).
9.Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l’esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.
10.Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
11.Il ricovero permanente del figlio, del coniuge (2) o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.
12.La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si deve rilevare se l’assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell’istituto di cura. L’interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge (2) o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.
13.Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
14.In caso di attestazione di invalidità personale l’Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all’insegnamento.
15.Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
16.A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (3), l’inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (4), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti ed per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Quanto previsto all’art. 13 ed all’ art. 40 punto IV) del C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l’unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l’intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o l’idoneità richiesta.
17.I docenti che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l’abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.
18.Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
19.In attuazione della relativa precedenza prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
20.Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
21.Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
22.L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO
1. Ai soli fini dell’espressione delle preferenze il codice sintetico relativo alla provincia di Bolzano in lingua italiana è assimilato al codice di un ambito territoriale. È quindi possibile esprimere verso la scuola italiana della provincia di Bolzano un massimo di cinque preferenze puntuali relative a istituzioni scolastiche e/o il codice sintetico relativo alla provincia. Il docente che ottenga trasferimento o passaggio su quest’ultimo sarà destinatario di provvedimento annuale disposto dall’ufficio scolastico.
2 La mobilità verso la provincia di Trento si svolge solo su scuole. I docenti potranno esprimere fino a un massimo di 15 preferenze per sedi specifiche, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 6 del CCNI. I docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio indicando il codice sintetico della provincia di Trento, saranno convocati successivamente all’esito della mobilità per la scelta di una sede di titolarità definitiva nell’ambito della provincia. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento o al passaggio ottenuto.
3. Nella provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l’insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l’insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).
4. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo quinquennale di permanenza nella provincia, previsto dall’articolo 94 della Legge provinciale 5/2006.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle province autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilità.
PREFERENZE
Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province.
2. La mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nell’allegato 1 – ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo; le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell’ordine riportato in quest’ultima. Secondo la successione delle operazioni di cui all’allegato 1 i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza della medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.
3. La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.
4. In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall’apposita O.M., fermo restando per ciascuna domanda i limiti di cui al comma 1.
5. Secondo l’ordine della preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola, il docente soddisfatto nella preferenza su ambito acquisisce la titolarità su ambito, in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l’ordine risultante dalla tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile é assegnato al docente che l’ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.
Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17.
In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:
a) istruzione degli adulti, che comprende:
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corsi serali degli istituti di secondo grado
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centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (2)
b) sezioni carcerarie ove esprimibili
c) sezioni ospedaliere
d) licei europei
4. L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
5. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.
6. Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di cui alle lettere a), b), c) dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione all’ambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano più disponibilità si segue l’ordine delle lettere.
7. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza sintetica provincia, tutti gli ambiti ubicati rispettivamente nell’area territoriale della provincia.
Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17.
8.Le preferenze devono essere espresse indicando l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’apposita sezione mobilità. La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le scuole sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.
9. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell’unità scolastica di titolarità o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all’ambito di titolarità.
10.I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l’insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.
11.Nei trasferimenti quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI sulla mobilità, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune (3) per il quale hanno diritto alla precedenza oppure l’ambito che comprende o è compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto è possibile indicare prima preferenze relative ad altre province.
12. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, verrà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra gli ambiti che sarà pubblicata sullo spazio mobilità del sito Miur partendo dall’ambito comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dall’ambito corrispondente alla precedente titolarità, per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. Il personale in esubero titolare nella provincia in caso di mancato ottenimento di una delle preferenze espresse viene movimentato d’ufficio su tutti gli ambiti della provincia a partire dall’ambito corrispondente alla prima preferenza espressa. In caso di mancata presentazione della domanda, la mobilità avviene d’ufficio con punti 0 a partire dall’ambito corrispondente all’ultima scuola di servizio se nella provincia o dall’ambito di attuale titolarità.
13 I docenti che intendano usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo a domanda ad un ambito della medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente viene considerato alla pari di un docente in esubero su ambito. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.
POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (art.11)
– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 22 maggio 2017
– pubblicazione dei movimenti 19 giugno 2017
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti attivati presso le scuole ospedaliere ed i posti di ruolo speciale in scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale sono richiedibili mediante l’indicazione del codice di scuola sede di organico docenti.
1.I posti in organico nella scuola dell’infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (1) I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l’ indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.
2. Nelle preferenze per ambito o nelle preferenze sintetiche di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.
3.Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
POSTI DELL’ORGANICO NELLA SCUOLA PRIMARIA (art.12)
– termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 22 maggio 2017
– pubblicazione dei movimenti 9 giugno 2017
Per la scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i posti dell’organico dell’autonomia di scuola primaria stabilito e valido per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti ad indirizzo didattico differenziato, i posti attivati presso le scuole ospedaliere.
3. Per la scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti dell’organico sono richiedibili, mediante l’indicazione del codice sede di organico docenti. I posti per l’insegnamento della lingua inglese dell’organico di circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese (1). I suddetti docenti devono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua. In assenza di indicazione prevale la richiesta su posto di lingua.
1.I posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’ambito dell’organico dell’autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente interessato deve compilare l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l’insegnamento della lingua inglese nell’ambito dell’organico dell’autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell’organico dell’autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell’organico eventualmente vacanti e disponibili. L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l’insegnamento della lingua inglese istituiti nell’organico dell’autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l’insegnamento della lingua inglese.
Il trasferimento a domanda tra i posti dell’organico dell’autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall’allegato 1 del contratto sulla mobilità anche per i titolari di incarico triennale nella stessa scuola.
2.L’organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l’indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l’organico medesimo (2) ovvero mediante l’indicazione della preferenza sintetica provincia, che comprenda tale plesso.
3.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico sede, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese.
4.Nelle preferenze per ambito o nella preferenza sintetica provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.
POSTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E OSPEDALIERI NELLE SCUOLE SECONDARIE (art.13)
1.I posti relativi all’educazione degli adulti sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado che erogano l’offerta formativa prevista dal DPR 263/12 compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.
2.L’indicazione delle disponibilità vale per l’assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l’assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
3.Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte.
4.Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze per ambito o provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l’ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.
5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all’interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
PERSONALE EDUCATIVO- INDICAZIONI DELLE PREFERENZE (art.18)
–termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili 1 giugno
-pubblicazione dei movimenti 30 giugno
1.Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2.Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso i modelli disponibili nella sezione mobilità del sito Miur
3.Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.
4.L’assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L’assegnazione avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
5.Le preferenze espresse devono essere elencate nell’ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.
6.Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell’apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.
7.Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO.
AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ (art.21)
- Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA è fissato al 4 maggio 2017 ed il termine ultimo è fissato al 24 maggio 2017;il termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 3 luglio 2017
– pubblicazione dei movimenti 24 luglio 2017
3.Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M..
4.Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o all’ufficio dei posti disponibili.
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Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
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I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta vengono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.
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I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell’aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 – RRG7 – RRG8 – RRG9 – RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell’area: “imbarcazioni scuola – impianti elettrici – conduzione caldaie a vapore” (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di “conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall’ispettorato del lavoro” (codice RRGA). Ai laboratori “conduzione e manutenzione impianti termici”(codice H07) e “termotecnica e macchine a fluido” (codice I60) appartenenti all’area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza. Al laboratorio “conduzione e manutenzione di autoveicoli” (codice I32),appartenente all’area “meccanica” (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida “D”, accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell’attestato, sentita la commissione di cui all’ art. 597 del D.L.vo n. 297/94.
Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento.
PREFERENZE (art.24)
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Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia;
e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.
2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l’assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l’ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall’esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l’ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.
Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all’interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell’ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all’interessato che l’ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.
4.Tale punteggio viene attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
MODALITÀ(art.25)
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Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.
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Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
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Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 devono essere indicate trascrivendo l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell’ordine espresso dall’aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.
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Per le indicazioni del tipo sintetico – comune, distretto, provincia – è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.
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Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell’aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l’esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo “distretto” all’ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l’istituto di titolarità.
- Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dell’art.45del contratto sulla mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l’avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.
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Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l’ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”. Qualora l’aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l’indicazione della relativa denominazione presente nell’elenco ufficiale.
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Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l’aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell’elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).
9.Il personale ATA che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all’interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia da provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all’ ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo alla provincia medesima. In tal caso l’attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il personale ATA viene considerato alla pari di un soprannumerario. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.
MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli insegnanti di religione cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano alle operazioni di mobilità territoriale a domanda volontaria, secondo quanto previsto dal presente CCNI, per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata anche in diversa regione; ferma restando la collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.
2. Gli insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso settore formativo, nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in regione diversa.
3. La partecipazione degli insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità rilasciato dall’ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla domanda di mobilità.
4. Ferma restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima diocesi,
II fase: mobilità territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,
III fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi diverse appartenenti alla stessa regione,
IV fase: mobilità territoriale tra diocesi di regioni diverse,
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra regione.
All’interno della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
5. Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti d’organico così come definiti dall’art. 2 della legge 18 luglio 2003 n. 186, tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e disponibili al 1° settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo l’accantonamento di una quota di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente contratto.
6. In ciascuna delle fasi di mobilità per quanto compatibile sono riconosciute le precedenze previste dall’art. 13 del presente contratto. Il comune dove viene esercitata la precedenza deve trovarsi nel territorio della diocesi richiesta. Si applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.
7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla successiva specifica ordinanza ministeriale.
8. Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità. Per l’anno scolastico 2017/18 il docente di religione di cui all’antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2012/2013 o 2013/2014 o 2014/2015 o 2015/16.
Gli Gli insegnanti di religione cattolica di cui all’art. 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più Regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all’Ufficio scolastico regionale della Regione in cui si trova l’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato1, regione di titolarità, diocesi e scuola presso la quale l’insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
– scuole dell’infanzia e primarie
– scuole secondarie di I e II grado
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando nella domanda di passaggio a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
1 Le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita.
In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell’idoneità ecclesiastica rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l’indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’Ordinario Diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell’Ordinario Diocesano competente.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’articolo 4 dell’O.M. /2017, concernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.
PRECEDENZE
Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l’ operazione a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d’ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l’ordine di trasferimento sull’ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni viciniori prima della procedura di individuazione per competenze.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Tutto il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. (1) (2)
La precedenza in esame si applica all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità o di mobilità professionale.
Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell’ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d’ufficio (3). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V).
L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio, nell’apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio.
Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (3). Nella scuola dell’infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (4).
L’utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l’assegnazione provvisoria, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell’ottennio, al docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della dotazione provinciale, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94;
Il personale, di cui ai punti 1) e 3) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti. Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune. In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore (5) (6).
IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (7)
Viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.
Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5)(6)
Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (8) e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (9).
3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza (10) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Per usufruire di tale precedenza è necessario esprimere come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5) (6)
La mancata indicazione di una o più scuole del comune o dell’ambito territoriale di ricongiungimento prima di preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, nella mobilità territoriale della propria provincia, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nelle scuole del comune di precedente titolarità a condizione che indichi tra le preferenze l’ambito corrispondente al comune di rientro o a parte di esso prima di preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti della provincia Qualora non esistano posti richiedibili in detto comune (6), le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (6). Detta precedenza opera esclusivamente per la tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (6), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l’anno del trasferimento d’ufficio (11) (12).
Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato.
Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o, se indica preferenze di ambito, sull’ambito comprendente tale comune o su tutti gli ambiti del comune purchè espressi nelle preferenze.
Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità.
Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.
Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come precedenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nel comune l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (8)
In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo alla precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, va indicata una preferenza relativa al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell’ambito di tale provincia. Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia.
Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale.
Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell’OM che regola i trasferimenti
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e i consiglieri di pari opportunità nominati ai sensi del Capo IV del Decreto legislativo 198/200 durante l’esercizio del mandato, ha titolo limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza quella riferita al comune ove espletano il loro mandato amministrativo.
Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una istituzione scolastica compresa nel comune dove esercita il mandato amministrativo, oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti della provincia. Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale. L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio .
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale precedenza non si applica alla mobilità professionale.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:
a)l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
b)qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
b) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei i successivi articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto
3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE
a) Le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a seguito di dimensionamento
b) Le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a seguito di dimensionamento.
c) In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 7, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi.
4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE
Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.