Nella nota di trasmissione del CCNI, il MIUR fornisce un’importante indicazione sulle graduatorie interne dei docenti di sostegno nelle secondarie di 2° grado. La segnalazione di alcuni refusi.
Il MIUR ha comunicato nella nota di trasmissione del CCNI Mobilità 2017/18 personale docente, educativo e ATA, insieme all’ordinanza ministeriale, l’importante chiarimento su una questione relativa agli ex DOS che, sorta dopo la firma dell’intesa del 31 gennaio scorso, necessitava di specifico approfondimento.
L’interpretazione in oggetto è riportata nella nota 16128 del 12 aprile 2017, dove si segnalano anche alcuni errori materiali contenuti nel testo del CCNI mobilità: all’art.13 comma 2 lettera b (la parola “distretto”), all’art.40 comma 2 (esclusione dalla graduatoria di istituto ATA – precedenze), nell’allegato E lettera B1 (tabella anzianità di servizio ATA).
Di maggiore interesse, in quanto trattasi di adottare corrette misure procedurali, è il punto in cui si richiama l’attenzione sulle graduatorie di istituto per l’individuazione del docente soprannumerario di sostegno nelle secondarie di 2° grado. Così il testo:
“…si precisa che, al fine di garantire la continuità didattica e il diritto allo studio degli alunni disabili, il servizio dei docenti appartenenti alla soppressa Dotazione Organica di Sostegno, se svolto senza soluzione di continuità annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico, va conteggiato secondo quanto previsto dall’art.21 comma 11 punto 2 del CCNI.”
Vale a dire che nella corretta formulazione delle graduatorie d’istituto (ora su codice unico), tali docenti già in servizio nella scuola con continuità, vengono trattati come titolari negli anni scolastici ante 1 settembre 2016 o alla pari di chi è trasferito per mobilità d’ufficio, rispetto all’ordine di graduatoria che vede in coda chi è entrato a far parte dell’organico dell’autonomia solo nell’anno scolastico in corso.