Fonte:professionistiscuola.it – La lunga attesa dell’ordinanza relativa alla mobilità dei docenti che vogliono cambiare sede o ordine di scuola o classe di concorso per il prossimo anno scolastico ha avuto il suo epilogo ieri sera con la firma del contratto
La firma precoce dell’ipotesi di contratto alla fine dello scorso gennaio aveva lasciato aperta la speranza di una rapida pubblicazione della relativa ordinanza, con conseguente possibilità di fare domanda presto e di ricevere (che è poi la cosa importante) altrettanto presto l’esito, così da poter nuovamente organizzare la vita di migliaia di docenti. Molti di essi infatti vivono sempre sulle spine o con le valige pronte, spesso vittime di sistemi apparentemente “alieni” nel senso di lontanissimi da una dimensione quotidiana fatta di famiglia, di aspettative di una carriera dignitosa, di una posizione che permetta di dare il meglio nelle classi, un “meglio” che è fatto anche di continuità oltre che di formazione ed aggiornamento.
Oggi dovrebbe essere il giorno della pubblicazione dell’ordinanza, ci auguriamo però che tra i tanti nodi al pettine ancora da chiarire siano ben definite anche procedure legate al meccanismo delle preferenzeche, se non ben compreso, potrebbe portare ad esiti inattesi e poco piacevoli specie per chi dovrà esprimere con unica domanda mobilità sia provinciale che interprovinciale.
Firmato il contratto e in attesa del testo definitivo , un’attenta analisi dell’ipotesi di CCNI sottoscritta a gennaio fa venire a galla alcune novità piuttosto importanti, che devono essere ben chiare nel momento in cui gli insegnanti metteranno mano al modulo su Istanze on Line.
Dopo la “strage degli innocenti” compiuta dalla mobilità straordinaria 2016, dove moltissimi docenti sono stati sparati nelle località più disparate grazie ad un algoritmo (non rispettoso del contratto) attualmente oggetto di vicende giudiziarie molto serie, sappiamo bene che avere ben chiaro come si svolgono le diverse operazioni è assolutamente necessario per non commettere errori.
Dall’ordinanza quindi si evince che:
- La mobilità si svolge in un’unica fase (non più fase A, B, B1, B2, B3, C e D –da non crederci…- come l’anno scorso).
- La fase unica è a sua volta divisa in azioni in sequenza.
- Nella sequenza la mobilità provinciale precede quella interprovinciale
- Viene cancellata la fase comunale
Fin qui tutto abbastanza chiaro e lineare.
Per alcuni casi, l’effettuazione del movimento è apparentemente semplice. I casi “semplici” sono due
- Docente che fa solo domanda di trasferimento nella stessa provincia di servizio: potrà chiedere massimo 5 scuole (in qualsiasi punto della provincia). Nelle altre scelte potrà indicare gli altri ambiti della provincia di servizio (ma non l’ambito di titolarità) e non potrà nemmeno indicare l’intera provincia (questo per il principio che permea tutto il CCNI, ovvero “nessuno può chiedere qualcosa che ha già!” Quindi non si può chiedere né la scuola di servizio, né l’ambito dove si ha titolarità, né la provincia intera). Avrà a disposizione tutti i posti disponibili (pensionamenti, cattedre vacanti residue dello scorso anno, eventuali posti trasformati da OF in OD, ecc… e ovviamente i posti che si formano durante i movimenti stessi).La sua domanda verrà esaminata quando sarà il suo turno in base al punteggio e alle (eventuali) precedenze e gli verrà data la prima sede che sia scuola, ambito o provincia disponibile tra quelle indicate.
- Docente che fa solo domanda di trasferimento interprovinciale: potrà chiedere massimo 5 scuole (in tutta Italia, isole comprese) e indicare nelle restanti scelte ambiti di qualsiasi regione o provincia o intere province. I trasferimenti interprovinciali seguono la mobilità provinciale e i passaggi di ruolo provinciali. Quindi le sedi disponibili sono quelle residue dalla mobilità/passaggi provinciale: visto che la quota dei posti vacanti destinati alla mobilità è il 30%, verranno accontentate domande solo fino a saturazione di questo 30% (se in una provincia ci sono 10 posti liberi, solo tre docenti avranno trasferimento interprovinciale su quella provincia). Anche qui la domanda verrà esaminata in base ai punteggi e (eventuali) precedenze e verrà data la prima preferenza disponibile tra quelle indicate.
Più complessa la situazione di chi contemporaneamente vuol fare domanda sia di trasferimento in provincia, sia tentare l’interprovinciale.
In questo caso, dalla lettura del CCNI si evince che è fondamentale l’ordine di preferenza in cui si inseriscono le possibili sedi, essendoci un’unica domanda per i due tipi di movimento. Poiché quindi l’elaborazione è unica, per ogni ordine di scuola, ad ogni aspirante verrà assegnata (al momento dell’esame della domanda in base a precedenze ex art 13 ccni e punteggio) la prima preferenza (nell’ordine indicato nella domanda stessa) nella quale vi sia un posto. E’ facile immaginare che a chiedere trasferimento sia provinciale che interprovinciale saranno quei docenti che ad esempio tenteranno allo stesso tempo sia di ottenere sedi più comode nella provincia di attuale titolarità sia di avvicinarsi maggiormanete alla provincia di residenza. Allo stesso modo possono pensare convieniente presentare domanda di mobilità provinciale e interprovinciale coloro che prestano servizio su province limitrofe a quella di residenza anche se entrambe appartenenti alla stessa regione (es. Napoli e Salerno). In tal caso sarà fondamentale scegliere opportunamente l’ordine di preferenza espresso per evitare che il meccanismo di quest’ anno possa portare a una vera e propria beffa nell’esito. Questo perchè potrebbe verificarsi che
- se nella stessa domanda le preferenze provinciali precedono quelle interprovinciali, se è disponibile un posto/ambito in provincia le preferenze successive non vengono prese in considerazione.
- se nella stessa domanda le preferenze interprovinciali precedono quelle provinciali, se si ottiene un posto fuori dalla provincia di servizio, le preferenze in provincia (indicate dopo quelle interprovinciali) non vengono più considerate e quindi viene annullato dal sistema (sempre durante l’elaborazione delle domande) l’eventuale movimento ottenuto all’interno della provincia (e il posto ritorna ad essere disponibile per i vari movimenti).
A differenza di quanto si possa pensare, da quest’anno, non ci sarà una reale separazione tra mobilità provinciale e interprovinciale. Questo porta con se delle implicazioni che non sono facili da comprendere ma che può condurre a situazioni del tutto inaspettate per i docenti. Quello che per comodità esplicativa, anche nel contratto, viene diviso in azioni in successione, in realtà a livello di algoritmo avviene in contemporanea, per cui l’esito finale che ciascun docente riceve è quello definitivo.
Proviamo a fare qualche esempio per essere più chiari
- Il docente Bianchi, in servizio presso la provincia di Pordenone, stila una domanda con 7 preferenze in questo ordine: 3 scuole di Roma, 3 ambiti in provincia di Roma, 1 scuola di Pordenone. Quando arriva il suo turno di lavorazione della domanda (in base a eventuali precedenze e al punteggio), se c’è posto nella scuola della provincia gli viene dato quel posto. Ma se dovesse esserci anche posto negli ambiti/scuole richiesti per Roma, viene annullato il movimento su provincia e gli viene dato il primo posto disponibili tra quelli richiesti su Roma.
- Il docente Rossi, in servizio presso la provincia di Pordenone, stila una domanda con 7 preferenze in questo ordine: 1 scuola di Pordenone, 3 scuole a Roma e tre ambiti della provincia di Roma. Se nella scuola di Pordenone c’è posto, il docente Rossi andrà in quella scuola, indicata per prima nella sequenza delle preferenze, e le scelte successive non verranno prese in considerazione.
Come risulta evidente da questi esempi, se è vero che molta parte nell’accoglimento della domanda di mobilità è dovuta al punteggio, gioca un ruolo fondamentale, nel caso di domanda mista provinciale e interprovinciale, l’ordine di preferenza indicato nella domanda. Ciò a meno che all’ultimo momento non si preveda un meccanismo differente dal mero ordine di preferenza per poter dare priorità alla mobilità provinciale o interprovinciale. Questo meccanismo se non chiarito ai docenti potrebbe portare ad esiti del tutto inaspettati. Ci auguriamo che, sia nell’ordinanza che sarà pubblicata e sia sulla piattaforma Istanze On line, sia possibile esplicitare in maniera differente la preferenza su quale sia il tipo di movimento privilegiato. Diversamente non saranno pochi i casi di docenti che pensando ad una netta separazione tra le fasi provinciali e inteprovinciale potrebbero restare “scottati” dall’esito della mobilità ottenuto.
Ricordiamo infine, per completezza di informazione, che in prima battuta vengono esaminate le domande dei docenti in possesso di una delle precedenze previste dall’art. 13: detto articolo indica con precisione in quale ordine vengono esaminati i titolari delle diverse precedenze. All’interno di ogni precedenza si opera per punteggio.