Fonte:orizzontescuola.it – La fase transitoria, contenuta nel decreto sul nuovo sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado e rivolta ai docenti della Gae, ai docenti abilitati e a quelli non abilitati con 3 anni di servizio, è ormai realtà, in seguito all’approvazione del citato decreto avvenuta il 7 aprile 2017.
Per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio, il decreto prevede un concorso riservato, consistente in una prova scritta e una orale, vinto il quale si viene ammessi (con le dovute deroghe relative agli anni di frequenza e ai crediti da acquisire) al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT). Superato il percorso FIT si accede al ruolo.
Questi i requisiti richiesti ai non abilitati, per poter rientrare nelle disposizioni contenute nel decreto:
- i docenti interessati devono aver prestato almeno 3 anni servizio anche non continuativi;
- i docenti interessati devono aver prestato i 3 anni di servizio nei precedenti otto anni;
- i docenti interessati devono possedere i suddetti requisiti entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
La partecipazione al concorso, in una sola regione, è possibile per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali è stato maturato almeno un anno di servizio. Quindi, è possibile partecipare per più classi di concorso, posto che in ciascuna di esse il servizio prestato sia pari ad un anno scolastico.
Il concorso per la suddetta categoria di docenti è bandito entro il 2018.
Come si calcolano i 3 anni di servizio, che permettono la partecipazione alla suddetta procedura riservata?
La risposta è fornita dal decreto medesimo, secondo cui i 3 anni di servizio sono pari a quelli indicati dall’articolo 489 del decreto legislativo 297/94 in applicazione dell’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99.
L’articolo 489 – comma 1 – così recita: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
L’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489:
“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”
Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
In conclusione, i docenti non abilitati, per calcolare il servizio prestato e verificare se rientrano nelle misure previste dal decreto, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 3 anni di servizio anche non continuativi. Nei tre anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.
Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.