La VII commissione ha approvato il parere sullo schema finale del decreto legislativo recante il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente (Atto n. 377). Il parere della commissione, tuttavia, non è vincolante per il governo a cui spetta l’ultimo atto ovvero l’emanazione del decreto. La Commissione Cultura della Camera ha infatti approvato il parere, approntato dalla deputata Pd Manuela Ghizzoni, sul nuovo sistema di accesso al ruolo e la formazione iniziale dei professori della scuola secondaria (medie e superiori).
Ora resta l’emanazione da parte del Governo del decreto col quale diremo addio al percorso abilitante TFA ( tirocinio formativo attivo), che aveva sostituito la SISS, a favore della FIT, acronimo di Formazione Iniziale Tirocinio.
Dunque cerchiamo di fare chiarezza:
per i docenti già in possesso di abilitazione e per chi ha 36 mesi di servizio ( per i quali abbiamo già scritto un precedente articolo) è prevista una fase transitoria (prova orale per i primi e prova scritta ed orale per i secondi, secondo art.17 del decreto allegato), per arrivare all’immissione in ruolo: il Governo si è impegnato a svuotare le graduatorie del concorso 2016, degli abilitati (GaE e II fascia d’istituto) e ad avviare alla stabilizzazione precari con 36 mesi di servizio che saranno inclusi nelle nuove Graduatorie di merito regionali (G.R.A.M.E.); su queste ancora non si hanno notizie certe. Bisogna aspettare l’approvazione della delega sul nuovo reclutamento.
L’iter per chi vuole diventare docente sarà, invece, conseguire la laurea magistrale (sarà necessario avere 24 crediti negli ambiti psico-pedagogici, didattici e antropologici), superare un concorso (il primo è previsto per il 2018) per poi accedere ad un contratto triennale retribuito di formazione, chiamato appuntoFIT, che prevede valutazioni in itinere e finali delle competenze e delle attitudini professionali degli aspiranti docenti. Secondo il Pd, questo nuovo modello selettivo “permetterà di avere finalmente procedure prestabilite, chiare e regolari nel tempo”.Come si legge infatti nella proposta di schema di decreto legislativo dello scorso 14 marzo, il nuovo sistema ha un duplice obiettivo: da un lato, attrarre e preparare alla professione docente persone giovani e competenti nelle loro discipline, eliminando il fenomeno dei lunghi periodi di precariato pre-ruolo dovuto all’aver tenuto rigidamente separate le fasi della formazione iniziale e dell’accesso al ruolo che invece, d’ora in avanti, saranno indissolubilmente e strutturalmente in relazione non solo in termini organizzativi, ma anche progettuali; da un altro lato, costruire un percorso verticale che conduca alla conoscenza e all’esercizio della didattica generale e della metodologia didattica della propria disciplina, oltre che all’adeguata acquisizione di quelle conoscenze e competenze disciplinari, culturali, docimologiche, psicologiche, antropologiche, relazionali, organizzative, progettuali, digitali che ogni docente avrà modo di spendere nell’esperienza reale del complesso universo scolastico a vantaggio dell’apprendimento critico e consapevole e dell’acquisizione di competenze da parte degli studenti.
Il Sistema di formazione iniziale si articola in:
a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale:
b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera;
Il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.
Prove:
Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale:
- la prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato su Ulla specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua presceIta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
- la seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
- la prova orale comprende la prova pratica ove gli insegnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base.
- la prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla pedagogia speciale sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie.
La graduatoria di merito per ogni classe di concorso è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. (per approfondimenti art.3 allegato).
Contratto di formazione iniziale e tirocinio:
I vincitori del concorso sottoscrivono un contratto biennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’ambito territoriale prescelto ai sensi dell’articolo 7, comma 5. Il pagamento del corrispettivo previsto è effettuato con ordini collettivi di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 2. Le condizioni normative del contratto di formazione iniziale e tirocinio sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale; le condizioni economiche per il primo e secondo anno di tirocinio sono definite nel medesimo contratto. Per il terzo anno di tirocinio sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del grado di istruzione e del tipo di posto ricoperto.
Tirocinio (frequenza obbligatoria)
Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal MIUR con il coordinamento di una scuola polo all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all’insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe. Il tirocinio indiretto è svolto presso l’università o l’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario.La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e l’elazionali, sia all’interno della classe che dell’istituzione scolastica.
Accesso al ruolo
1. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio si conclude con una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel triennio.La commissione di valutazione è presieduta da un dirigente scolastico dell’ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprende sia docenti universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione di cui all’articolo 9 sia i tutor scolastico e universitario dell’interessato. Con esito positivo della valutazione e sulla base del punteggio conseguito da ciascun contrattista sono stilate le graduatorie regionali per l’accesso al ruolo. I docenti immessi in ruolo ricevono una proposta di incarico ai sensi dell’articolo l, comma 80, della legge 13 luglio 2015, n. L07. I contrattisti che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio sono ammessi alla parte residua del percorso formativo esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti.
Tra i primi sindacalisti ad esprimere un parere sul nuovo iter, Marcello Pacifico (Anief-Cisal) che rispetto alla fase transitoria per i docenti abilitati, ha dichiarato: non servono nuove prove, nuove graduatorie, nuovi sistemi. Basterebbe una sola operazione: assumere subito tutti i precari che hanno svolto 36 mesi di servizio, come ci dice l’Unione Europea dal 1999. Stiamo parlando di docenti laureati, selezionati e abilitati all’insegnamento.
Invece, per quelli che non lo sono, basta riconoscere loro un anno di corso universitario per confermare l’abilitazione che hanno conseguito nel campo. Per fare tutto ciò bisogna però liberare gli organici e ammettere che il bluff è finito. Ma occorre avere il coraggio di dire basta al precariato cronico, agli organici potenziati, con docenti ‘mobili’, da spostare come pedine: quello che serve alla nostra scuola sono delle stabilizzazioni sui veri posti vacanti e disponibili. E recuperare il tempo scuola tagliato. Solo con queste operazioni oggi avremmo 200mila insegnanti in più. (…) Per quale motivo il Governo voglia sempre di più allontanare il personale docente della scuola dalle assunzioni a tempo indeterminato, dopo le sentenze della Suprema Corte di Giustizia Europea che riconoscono la stessa progressione stipendiale tra i supplenti e i colleghi di ruolo, rimane un mistero. Sono ormai migliaia le sentenze dei giudici del lavoro che condannano lo Stato italiano sul risarcimento danni e il pagamento degli scatti, sulle spalle dei cittadini: eppure, i sindacati rappresentativi e il Governo ignorano tutto questo. La verità è una sola: non servono nuove prove, nuove graduatorie, nuovi sistemi. Per fare tutto ciò bisogna però liberare gli organici, ovvero ammettere che il bluff è finito. Come ha fatto la Ministra dell’Istruzione in queste ultime settimane, quando ha perso la pazienza con il responsabile del Mef. Occorre avere il coraggio – conclude Pacifico – di dire basta per davvero al precariato cronico, agli organici potenziati, con docenti ‘mobili’, da spostare come pedine all’occorrenza: quello che serve alla nostra scuola, se vogliamo davvero fare un salto di qualità, sono delle stabilizzazioni sui veri posti vacanti e disponibili. E recuperare il tempo scuola tagliato, in tutti gli ordini di scuole, dall’ex ministro Giulio Tremonti ‘mani di forbice’. Solo con queste operazioni oggi avremmo 200mila insegnanti in più”.