Qualora l’attività didattica fosse sospesa da ordinanze del sindaco per ripristinare le condizioni di sicurezza o igieniche della scuola, le giornate di scuola perdute dovranno essere recuperate per il conteggio dei giorni complessivi dell’anno scolastico?
Qualora l’attività didattica fosse sospesa da ordinanze del sindaco per ripristinare le condizioni di sicurezza o igieniche della scuola, le giornate di scuola perdute dovranno essere recuperate per il conteggio dei giorni complessivi dell’anno scolastico?
L’obbligo formale di recupero, qualora si tratti di una causa di forza maggiore, non sussiste, così come non sussisterebbe in caso di chiusura della scuola per calamità naturali o elezioni, entrambi eventi che non sono controllabili dalla istituzione scolastica.
La soglia minima dei giorni di lezione in un anno scolastico, fissata dall’articolo 74 del Dlgs numero 297 del 1994, è di 200 giorni di lezione, non collega la validità dell’anno scolastico al rispetto di tale soglia, è soltanto un principio dettato dal Ministero.
Anche il sindaco è giudicato una autorità legittima che possa dettare della limitazione nei giorni di attività scolastica soprattutto quando tali limitazioni sono legate all’emanazione di una ordinanza che tuteli la salute e la sicurezza di docenti e alunni.
Fonte: www.orizzontescuola.it