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Mobilità 2017 ed esigenze di famiglia: A quale familiare è possibile ricongiungersi. Quanti punti spettano e per quali preferenze. Quanti punti si attribuiscono ai figli. Documentazione

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università telematica ecampusMobilità docenti 2017, continua la disanima del contratto per il trasferimento dei docenti. Questa volta affrontiamo le questioni riguardanti i ricongiungimenti familiari e l’assistenza ai figli.

COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO PER IL TRASFERIMENTO (LETTERA A TABELLA CCNI 2017/18)

Bisognerà indicare nel modulo domanda la provincia e il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento.

Il sistema assegnerà 6 pp. per tutte le scuole e/o gli ambiti indicati nel modulo-domanda che si riferiscono al comune di ricongiungimento (il punteggio è attribuito indipendentemente dall’ordine in cui le scuole/gli ambiti saranno inseriti nelle 15 preferenze).

NOTA BENE: È possibile richiedere il ricongiungimento al coniuge (o parte dell’unione civile) ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli.certificazione-inglese1

Pertanto, a differenza dell’assegnazione provvisoria nella quale la scelta di ricongiungimento spetta al docente (che la effettuerà indifferentemente per il coniuge o il figlio o il genitore o il convivente), nei trasferimenti il ricongiungimento al figlio o al genitore si potrà avere solo se docente senza coniuge o se separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale (cosa che dovrà risultare chiaramente nell’autocertificazione allegata).

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito:

  • Se è allegata una dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.
  • Se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è corso-limcomprovata con una dichiarazione personale, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M..

NOTA BENE: dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

COMUNE DOVE POSSONO ESSERE ASSISTITI I FIGLI MINORATI, TOSSICODIPENDENTI ETC. (LETTERA D TABELLA CCNI 2017/18)

ll sistema assegnerà 6 pp. per le scuole e/o gli ambiti indicati che si riferiscono al comune di dove è necessario prestare la cura o assistenza.

Indicare la provincia e il comune dove è necessario prestare la cura e l’assistenza:

  • del figlio con minorazione fisica, psichica o sensoriale;
  • ovvero il comune per prestare la cura e l’assistenza del figlio tossicodipendente;
  • del coniuge (o parte dell’unione civile) o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.

NOTA BENE – Tale casella può essere compilata solo se ci sono determinate condizioni e non va confuso con la “precedenza” per assistenza al figlio, coniuge o genitore ovvero il punteggio si assegna per:

  1. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

  2. figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

  3. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia.

Documentazione (se si rientra nelle lettere di cui sopra)

  • Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.
  • La situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base.
  • L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.
  • Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
  • L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

NUMERO DEI FIGLI CHE NON ABBIANO COMPIUTO SEI ANNI DI ETÀ (LETTERA B TABELLA CCNI 2017/18)

Indicare il numero dei figli.

Si attribuiscono punti 4 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza)

Indicare il numero dei figli.

NUMERO DEI FIGLI DI ETÀ SUPERIORE AI SEI ANNI, MA NON SUPERIORE AI DICIOTTO O CHE SI TROVINO NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI DEDICARSI AD UN PROFICUO LAVORO (LETTERA C TABELLA CCNI 2017/18)

Si attribuiscono punti 3 per ogni figlio (a prescindere dalla residenza)

NOTA BENE (lettere B e C)

  • L’interessato deve attestare con dichiarazioni personali l’esistenza dei figli (precisando luogo e data di nascita).
  • I punteggi si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
  • Il punteggio va inoltre attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31/12/2017.
  • Lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

Le eventuali certificazioni mediche potranno essere scannerizzate e allegate direttamente in modalità online.

Fonte:www.orizzontescuola.it

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