Non si può più denunciare un professore o una maestra di scuola che offende un alunno e gli dice, magari anche davanti ai compagni, frasi ingiuriose come «Sei un deficiente», «stupido», «zozzone». Questo perché, dall’anno scorso, il reato di ingiuria non esiste più (essendo intervenuta la depenalizzazione) [1] e tutto ciò che possono fare i genitori è chiedere il risarcimento del danno in una causa civile. Lo ha chiarito l’altro ieri la Cassazione con una interessante sentenza [2]. Stando, quindi, alla corretta interpretazione dei fatti e della nuova norma fornita dai giudici supremi, l’offesa dell’insegnante all’alunno non è più reato e i genitori del ragazzo, che non ritengano sufficiente il “reclamo” al Preside dell’Istituto scolastico, non possono più rivolgersi a Carabinieri o polizia.
Gli insegnanti che offendono gli alunni non commettono più reato
L’ingiuria non è più reato. Lo resta solo la diffamazione, che però richiede che la vittima non sia presente nel momento in cui vengono dette, contro di lui, frasi offensive; potrebbe essere il caso in cui l’insegnante parli male di uno dei propri alunni in sua assenza o dinanzi ad altre scolaresche o, persino, con i propri colleghi.
Diverso è lo scopo dell’ingiuria, che mira a tutelare l’onore e il decoro di una persona presente. Un tempo tale reato era punito con una multa fino a 516 euro o la reclusione fino a sei mesi. Oggi, invece, l’unica conseguenza possibile è una sanzione pecuniaria che va da 200 a 12mila euro. Leggi Ingiuria: la nuova multa e il risarcimento del danno.
Ma attenzione: perché il giudice (quello civile e non più quello penale) pronunci tale condanna è necessario che la vittima si rivolga a un avvocato, che l’avvocato notifichi al responsabile un atto di citazione per risarcimento del danno e che venga portato a termine un regolare processo civile: la classica causa, cioè, ove è necessario presentare mezzi di prova come – in questo caso ancor di più – i testimoni. Testimoni che certamente possono essere i compagni che hanno sentito l’offesa dell’insegnante all’alunno e potranno confermare, in sede di udienza, i fatti accaduti.
All’esito del giudizio, il giudice, oltre a condannare il professore al risarcimento del danno, gli addebita anche la multa di cui abbiamo parlato sopra. Se il risarcimento finisce nelle tasche dei genitori dell’alunno, la sanzione pecuniaria invece va allo Stato.
Insomma, per sintetizzare, le offese del professore o della maestra agli alunni, sempre che siano proferite in loro presenza, non sono più un reato, non implicano cioè la possibilità di avviare un processo penale con una normale querela. Si può, tutt’al più, chiedere il risarcimento del danno in una causa civile al cui esito il giudice deve aggiungere anche la sanzione pecuniaria.
note
- [1] D.lgs. n. 7/2016.
- [2] Cass. sent. n. 12768/17 del 16.03.2017.
- FONTE :